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Seconda Categoria

Seconda categoria: accolto il ricorso dell’Aurora Pitigliano. Montorgiali sanzionato

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RECLAMO DELL’U.S.D. AURORA PITIGLIANO AVVERSO REGOLARITA’ GARA AURORA PITIGLIANO/MONTORGIALI DEL 5.10.2014 (0-0).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 19 del 9.10.2014; -l’U.S.D. Aurora Pitigliano propone reclamo a questo Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana in ordine alla regolarita’ della gara Aurora Pitigliano/Montorgiali , disputata per il Campionato di 2′ Cat. , Girone “G” , il 5.10.2014 e terminata con il risultato di 0-0. Rileva la reclamante che alla predetta gara l’A.S.D. Montorgiali aveva fatto partecipare il calciatore Maslovatyy Vasyl in posizione irregolare, in quanto non tesserato per la stagione in corso. Controdeduce l’A.S.D. Montorgiali muovendo rilievi in ordine al reclamo presentato dalla controparte e ribadendo la regolarita’ del tesseramento
del calciatore effettuato in data 4.10.2014. Il gravame ha invece fondamento. Deve al riguardo osservarsi che, come
questo G.S.T. ha avuto gia’ occasione di affermare, al fine di accertare la regolarita’ della posizione di tesseramento di un calciatore per una determinata societa’che l’ha schierato nella gara contestata, per derivarne la regolarita’ o la irregolarita’ della sua partecipazione alla gara stessa, e’ rilevante la posizione di tesseramento quale risulta all’Ufficio
Tesseramento.
Premesso cio’ occorre ricordare che nella fattispecie siamo in presenza di ”calciatore dilettante extracomunitario mai tesserato in federazione estera” per cui come ha precisato l’Ufficio Tesseramento del C.R.T. lo stesso alla data della gara risultava svincolato dalla S.S.D. Massetana Calcio con decorrenza 1.7.2014. E’ di tutta evidenza quindi come non fosse
sufficiente inviare la richiesta di tesseramento il giorno antecedente la gara, ma come fosse necessario attenderne la relativa ratifica. Ratifica avvenuta solo in data 20.10.2014 a seguito dell’invio da parte dell’ A.S.D.Montorgiali dei documenti mancanti permesso di soggiorno e certificato di residenza). Per i suesposti motivi il G.S.T. accoglie il reclamo come in epigrafe proposto dall’U.S.D. Aurora Pitigliano di Pitigliano (Grosseto) ed infligge all’A.S.D. Montorgiali la punizione sportiva di perdita per 0-3 della gara sopra indicata, l’ammenda di euro 250,00(duecentocinquanta/00) nonche’ l’inibizione per mesi UNO al dirigente Priori Francesco Luigi. Dispone il non addebito della tassa

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Come abbiamo fatto giocare un giocatore il 4 di ottobre e lo abbiamo tesserato il 20!? E la Federazione ci ha messo un mese per constatare il tutto???? Strano vero!? Però si sa ci sono società e società! C’è chi sbaglia reclamo ma prende partita vinta ugualmente! C’è chi come Roccastrada e Castiglionese perde a tavolino perché fa giocare gente svincolata ma non prende penalizzazioni! C’è chi ha giocato con giocatori non tesserati ma fa ugualmente ricorso sull’altra squadra perché sa di non rischiare perché purtroppo anni di lavoro insieme e di conoscenza nel mondo del calcio per qualcuno è amicizia per altri il nulla!

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