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Calcio

Giudice sportivo: omologato il risultato di San Vincenzo-Orbetello.

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PROMOZIONE

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LOTTI ALESSIO (PONSACCO 1920 SSD ARL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MENICHETTI GIACOMO (ATLETICO ETRURIA)

VELI ENKLI (URBINO TACCOLA)

MAJURI FILIPPO (INVICTASAURO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

LORENZI THOMAS (ATLETICO ETRURIA)

 

PRIMA CATEGORIA

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

9-RECLAMO DELL’A.S.D. SAN VINCENZO CALCIO AVVERSO REGOLARITA’ GARA SANVINCENZO CALCIO – ORBETELLO DEL 2.10.2022 (1-1).

Con tempestivo e rituale reclamo, preannunciato nei termini di rito, la società A.S.D. San Vincenzo Calcio ha contestato la regolarita’ della gara in epigrafe supponendo l’esistenza di un errore tecnico da parte del Direttore di Gara, chiedendo così la ripetizione della partita. La società ricorrente motiva il proprio ricorso descrivendo i fatti accaduti al 25o minuto del secondo tempo, allorché il proprio portiere, infortunatosi durante un’azione di gioco, scagliava il pallone oltre la linea laterale per interrompere il gioco e consentirei ricorrere alle cure del caso. Successivamente il gioco sarebbe ripreso con la rimessa laterale in favore della squadra avversaria, che serviva un proprio calciatore il quale calciava verso la porta dell’A.S.D. San Vincenzo segnando una rete. A quel punto il Direttore di Gara avrebbe annullato la segnatura, senza dare spiegazioni e facendo rimettere la palla dal fondo al portiere del San Vincenzo. La ricorrente, apparentemente avvantaggiata dalla decisione arbitrale, tuttavia lamenta che in seguito a tale errore grossolano si sarebbe ingenerata una forte irritazione da parte dei calciatori e dei sostenitori dell’U.S. Orbetello, rendendo la partita particolarmente nervosa. Da qui, appunto, la richiesta di ripetizione della gara. Questo G.S.T., a scioglimento della riserva assunta nel C.U. n. 26 del6.10.2022, esaminati gli atti ufficiali, chiesti gli opportuni chiarimenti al Direttore di Gara, visto il codice di giustizia sportiva, respinge il ricorso, per le motivazioni che seguono. Il ricorso presentato dalla società A.S.D. San Vincenzo Calcio fonderebbe i suoi presupposti normativi sulla previsione di cui all’art. 10 comma 5 lett. c del CGS, il quale appunto prevede che Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara si possa ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare. Nel caso di specie, tuttavia, questo G.S.T. non ravvisa, anche sulla base della giurisprudenza sportiva, un fatto idoneo a rilevare l’irregolarità di svolgimento della gara perché, al di là della insindacabilità della decisione tecnica del Direttore di Gara in ordine all’annullamento della segnatura ove questa fosse realmente avvenuta, in seguito ai chiarimenti forniti dall’Arbitro la ricostruzione fornita dalla ricorrente appare viziata dalla mancata circostanza che, invero, il Direttore di Gara – come dallo stesso dichiarato – aveva fischiato l’interruzione del gioco prima che il pallone fosse uscito dalla linea laterale, proprio per permettere il soccorso al portiere del San Vincenzo. Di conseguenza, errata – come tale inficiante tutta l’azione seguente che si era conclusa con la segnatura della rete – era stata la ripresa del gioco da parte dell’U.S. Orbetello tramite la rimessa laterale.

Ecco che pertanto non si può parlare propriamente di annullamento della segnatura ma di una segnatura inesistente perché conseguente ad una scorretta ripresa del gioco, tanto che poi il Direttore di Gara – accortosi dell’errore – fa riprendere il gioco dal punto in cui era stato interrotto. Di conseguenza questo chiarimento dirimente, associato alla circostanza che la segnatura era stata subita dalla stessa ricorrente, che quindi ha poi beneficiato dell’immediato ravvedimento del Direttore di Gara, fa ritenere insussistente il requisito previsto dal Codice di Giustizia Sportiva per poter ritenere tale fatto influente ai fini del regolare svolgimento della gara, tale da poterne dichiarare la ripetizione. Il generico riferimento, nelle motivazioni del ricorso, ad una eccessiva animosità tra i calciatori e sugli spalti successivamente all’episodio incriminato, non appare idoneo e concretamente sufficiente ad assolvere al rigoroso onere probatorio per determinare una decisione cosi grave ed eccezionale come quella della ripetizione di una gara da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, rimettendo in discussione cosi il risultato conseguito sul campo.

P.Q.M.

Il G.S.T., sciogliendo la riserva assunta nel C.U. 26 del 6.10.2022 e definitivamente pronunciando, respinge il reclamo proposto dalla A.S.D. San Vincenzo Calcio avverso la regolarità della gara in epigrafe del 2.10.2022, omologandone il risultato di 1-1 acquisito sul campo. Ordina addebitarsi la relativa tassa sul conto della società reclamante.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GRONCHI LUCIANO (DONORATICO)

NANNINI JACOPO (POMARANCE) A fine gara chiedeva al D.G. di mitigare in rapporto la descrizione dell’episodio relativo all’espulsione di un proprio calciatore.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BATISTONI LEONARDO (POMARANCE)  Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MEZZETTI FRANCESCO (CASOLESE)

MALASOMA EDOARDO (DONORATICO)

REGOLI GIANMARCO (MONTEROTONDO)

CARMIGNANI ELIA (VOLTERRANA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

LODOVICI DIEGO (VOLTERRANA)

 

 

SECONDA CATEGORIA

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

DIRIGENTI


INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 27/11/2022

BIONDI ALESSANDRO (RIBOLLA)

SANTONI LUCIANO (VIRTUS AMIATA)

ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 18/12/2022

GULI MASSIMO (ETRUSCHI LIVORNO 1983) Usciva dall’area tecnica e rivolgeva al D.G. frasi offensive. Alla notifica dell’allontanamento persisteva in tale contegno rivolgendo allo stesso frase intimidatoria. Al rientro dell’arbitro negli spogliatoi, insisteva nelle vivaci proteste.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BERNI RICCARDO (ARGENTARIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

PORTOGHESE FRANCESCO (PORTO AZZURRO)  Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica compiva gesto offensivo nei confronti del D.G..Abbandonato il terreno di gioco offendeva l’Arbitro e minacciava un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

COBIANU ROBERTO IULIAN (ARGENTARIO) Espulso per somma di ammonizioni, al termine della gara rivolgeva al D.G. frase irriguardosa.

SCHIANO CRISTIANO (ARGENTARIO) Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.

NELLI MARCO (ETRUSCHI LIVORNO) Per aver rivolto frasi irriguardose al D.G. ed aver bestemmiato.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GHELARDI ANDREA (LIVORNO 9)

RICCI MIRKO (MARINA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MORIANI VALERIO (ARGENTARIO)

REGANO NICCOLO’ (AUDACE ISOLA D’ELBA)

JARJU EBRIMA (ETRUSCHI LIVORNO)

PANFILO SAMUEL (MARINA)

PICCHI GIORDANO (CARLI SALVIANO)

MARCUCCI RICCARDO (ROCCASTRADA)

FELLONI TOMMASO (VIRTUS AMIATA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

VICHI MATTEO (NUOVA GROSSETO BARBANELLA)

VISCONTI FEDERICO (SAN QUIRICO)

Copyright © 2021 GrossetoSport Testata giornalistica iscritta al tribunale di Grosseto 8/2011 Direttore responsabile: Fabio Lombardi

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