Connect with us

Promozione

Ammenda di 300 euro per l’Albinia.

Published

on

Come risulta dal comunicato della Figc regionale.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA: Euro 300,00 ALBINIA Per contegno offensivo verso un A.A. e gli organi arbitrali gara e termine.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE
18 stagione sportiva 2014/2015 Reclamo della Pol. Dilettantistica S. Donato Acli avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Luca Negrini con una squalifica per cinque gare. C.U. n.20 del 16/10/2014.
Nel corso del primo tempo della gara “ S. Donato Acli – Armando Picchi” valevole per il campionato
Promozione, il calciatore in oggetto veniva allontanato dal terreno di gioco per aver colpito con una
testata la fronte di un giocatore avversario, con la palla a distanza di circa 30 metri. A fine gara il sig.
Negrini Luca, con toni ironici, denigrava l’intera terna arbitrale dicendo: “ complimenti, nonostante
tutto il vostro aiuto non sono riusciti a vincere. Per tale condotta il calciatore in questione veniva
sanzionato con una squalifica per cinque giornate. Avverso la decisione del G.S propone reclamo la
Polisportiva S. Donato. Quest’ultima sostiene che il proprio tesserato veniva colpito da un calciatore
avversario e che istintivamente cercava di allontanarlo, inarcando la schiena (??) Per tale motivo la
reclamante ritiene che il gesto del calciatore possa essere stato interpretato dall’assistente arbitro,
come una reazione al fallo subito e non come semplice atto di difesa. Inoltre la società dichiara che il
sig. Negrini a fine gara non era più presente nei pressi del campo sportivo. Per tali motivi chiede una
diminuzione della sanzione. L’AA nel supplemento di rapporto gara conferma quanto già dichiarato
in sede di referto, aggiungendo di non aver visto alcuna condotta violenta da parte di calciatori
avversari nei confronti del sig. Negrini. Alla luce degli atti del procedimento questa Corte ritiene
provati i fatti contestati al calciatore in questione, stante anche la poco convincente descrizione dei
fatti stessi operata dalla reclamante. Ritiene, altresi,’ congrua la sanzione comminata, essendo la
risultanza matematica delle sanzioni minime previste dal C.G.S. per le condotte contestate.
P.Q.M.
Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa

Responsabile Terza categoria e Altri sport Email: a.capitani@hotmail.it

Click to comment
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notificami

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Copyright © 2021 GrossetoSport Testata giornalistica iscritta al tribunale di Grosseto 8/2011 Direttore responsabile: Fabio Lombardi

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected! Contenuto protetto!
0
Would love your thoughts, please comment.x