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Calcio

Le decisioni del giudice sportivo: un punto di penalizzazione per il San Donato, due stop pesanti in casa Paganico

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PROMOZIONE
Stagione Sportiva 2019/2020.
Deferimento proposto dalla Procura Federale, ai sensi della normativa vigente all’epoca dei fatti, a carico di
– Pastorelli Bernardo, Calciatore, per la violazione delle seguenti norme: art. 1 bis, c. 1, in relazione agli artt. 22, commi 2 e 6, e 10, c. 6, del C.G.S;
– Zauli Donato, Dirigente, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione agli artt. 22,commi 2 e 6, e 10, c. 6, del C.G.S. e all’art. 61 delle NOIF.
– la Polisportiva San Donato ACLI per la conseguente responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 2 del C.G.S..
Il G.S. Regionale della Toscana, decidendo sul reclamo proposto dalla Società U.S.D. Gambassi Terme in ordine all’esito della gara disputata in data 21.10.2018, per il Campionato di Promozione, contro la Polisportiva San Donato ACLI, inviava gli atti alla Procura Federale al fine di accertare la posizione del Calciatore Bernardo Pastorelli che, pur non avendo preso parte alla gara risultava inserito, quale calciatore di riserva indossante la maglia n. 15, nella lista di gara.

Il Calciatore infatti non aveva scontato la squalifica di una giornata inflittagli nella precedente stagione mentre era tesserato per altra Società.
Precisava ancora il G.S. che in sede istruttoria aveva potuto accertare la presenza del nominativo di Pastorelli in quattro liste di gara di quel campionato.

La Procura Federale, acquisita la necessaria documentazione, ha accertato che nel corso della Stagione 2018/2019 il Pastorelli è stato inserito nelle liste delle gare che la Società Polisportiva San Donato ACLI ha disputato nelle giornate del 16/9 – 30/9 – 7/10 – 23/10 dell’anno 2018.

Nel contempo l’Ufficio identificava nel Dirigente Zauli l’Accompagnatore ufficiale che, con la sottoscrizione delle liste di gara, aveva attestato la posizione regolare del Calciatore.

Notificato l’atto di conclusione delle indagini la Procura ha proceduto, in assenza di qualsiasi attività difensiva, ad inviare gli atti a questo Tribunale in attuazione del deferimento meglio evidenziato in epigrafe.
Comunicato ritualmente alle parti che l’udienza si sarebbe tenuta nella data odierna, il Tribunale dà atto dell’assenza di tutti i deferiti.

Per la Procura Federale è presente il Sostituto Avvocato Tullio Cristaudo il quale dà avvio all’esame della vicenda chiedendo la conferma del deferimento in quanto fondato su precisa prova documentale.
Chiede quindi che vengano applicate le seguenti sanzioni:
– a Pastorelli Bernardo, Calciatore, la squalifica per 3 (tre) giornate di gara;

– a Zauli Donato, Dirigente; l’inibizione per mesi 3 (tre);
– alla Società San Donato ACLI, la sanzione pecuniaria dell’ammenda, di € 500,00 (cinquecento) nonché la penalizzazione di 2 (due) punti nella classifica della prima squadra da scontarsi nel presente Campionato.
In assenza di attività difensiva anche in questa sede, il Collegio in Camera di Consiglio così decide.
La violazione contestata a Calciatore e Dirigente è provata dalle liste di gara nelle quali il Calciatore è risulta inserito e che sono state sottoscritte dal Dirigente Zauli per cui il deferimento è da accogliere.
Tuttavia il Collegio ritiene eccessive le richieste della Procura non emergendo dagli atti istruttori che egli abbia partecipato, fattivamente o meno, alle gare citate potendo in tal modo avere determinato – in una o più occasioni – un’alterazione nel conseguimento del risultato sportivo.

P .Q.M.

il T.F.T. della Toscana accoglie il deferimento ed infligge le seguenti sanzioni:
– a Pastorelli Bernardo, Calciatore, la squalifica per 2 (due) giornate di gara;
– a Zauli Donato, Dirigente; l’inibizione per mesi 3 (tre) in quanto sottoscrittore della lista di gara e quindi garante della regolarità della posizione del Calciatore nell’occasione;
– alla Società San Donato ACLI, la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 500,00 (cinquecento) nonché la penalizzazione di un punto nella classifica della prima squadra da scontarsi nel presente Campionato.

GARA: CERTALDO – MONTEROTONDO DEL 17 NOVEMBRE 2019 (sospesa al 45o del primo tempo sul risultato di 1-1).

Il Giudice Sportivo Territoriale;

-visto il referto dell’arbitro, nel quale si riferisce che la gara in epigrafe e’ stata sospesa sul risultato di 1 a 1 a causa della sopraggiunta inagibilità dell’impianto di gioco; -ritenuto necessario disporre in altra data, ai sensi dell’art. 30 Nuovo Testo – Regolamento della L.N.D., la prosecuzione della gara per i soli minuti non giocati così come quantificati e determinati dall’arbitro di cui sopra.

Tutto cio’ premesso e considerato:

DELIBERA

-di trasmettere gli atti alla Segreteria del Comitato Regionale per ogni incombenza relativa alla programmazione ed organizzazione della gara che dovra’ essere proseguita con le modalita’ previste dal Nuovo Testo dell’art. 30 del Regolamento della L.N.D..

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 400,00 SPORTING CECINA 1929
Per lancio di un ombrello chiuso sul t.d.g.. Per lancio di sputi e birra verso il D.G. senza colpire. Per lancio di una lattina vuota di birra in campo senza conseguenze.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DIBATTE LORENZO (ATLETICO PIOMBINO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR

ROCCHICCIOLI IACOPO (ATLETICO PIOMBINO)

FORMIGLI FEDERICO (CENTRO STORICO LEBOWSKI)

PRIMA CATEGORIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 5/ 1/2020

CINI MATTEO (AURORA PITIGLIANO)  Offendeva il D.G. e quindi gettava la bandierina a terra in segno di protesta.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ANTOLOVIC DANIELE (AURORA PITIGLIANO) Per aver offeso il D.G. a fine gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CORRADO ROBERTO (SCARLINO CALCIO)  Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica rivolgeva al D.G. frase irriguardosa.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CEDRONI SAMUEL (ARGENTARIO)

COPPA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

COMPAGNUCCI DARIO, GIORGI DAVIDE (MANCIANO)

FALASCHI GABRIEL (SAN MINIATO)

SECONDA CATEGORIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 1/12/2019

MARZOCCHI ALESSANDRO (PAGANICO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

GHEZZANI NICOLA (MONTENERO)  Espulso per somma di ammonizioni, dopo la notifica rivolgeva al D.G. frase irriguardosa. Sanzione aggravata in quanto capitano.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CAPITANI GIACOMO (PAGANICO)  Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

VENTO CRISTIAN (PAGANICO)  Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MASCAMBRUNO DANIELE (VADA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DEL VIVO ANDREA, GRASSINI FEDERICO (ANTIGNANO)

AMOROSO GABRIELE (ORBETELLO)

PALADINI TOMMASO (MONTIANO)

NUDI DIEGO (SUVERETO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

GIULIANO ANDREA (ETRUSCA MARINA)

CONSIGLIO VINCENZO (SALIVOLI)

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 GrossetoSport Testata giornalistica iscritta al tribunale di Grosseto 8/2011 Direttore responsabile: Fabio Lombardi

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