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Terza Categoria

Il regolamento della Coppa Provinciale di Terza

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22^ EDIZIONE TORNEO “COPPA PROVINCIALE”
riservato alle Società di 3^ Categoria
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
R E G O L A M E N T O
Il Comitato Regionale della Toscana L.N.D. indice per la stagione sportiva 2018/2019 la 22^ edizione della Coppa
Provinciale riservata alle società partecipanti alla 3^ Categoria.
La manifestazione è da considerarsi attività ufficiale in base all’art. 48 delle N.O.I.F. e viene organizzata dalle Delegazioni
Provinciali coordinati dal Comitato Regionale.
ART. 1 – Partecipazione delle squadre
Alla competizione sono iscritte d’ufficio tutte le squadre di 3^ Categoria che entro il 7 settembre 2018 non abbiano
espresso specifico atto di motivata rinuncia.
ART. 2 – Fasi
a) prima fase: provinciale (organizzazione e svolgimento a cura delle Delegazioni Provinciali interessate) la fase si
conclude con le squadre vincitrici di Coppa Provinciale.
b) seconda fase: regionale: hanno titolo a parteciparvi le squadre vincitrici della precedente fase. L’organizzazione di
questa fase, a cura del Comitato Regionale, avverrà al termine della “prima fase” mediante due triangolari selettivi e due
accoppiamenti per determinare le squadre finaliste.
ART. 3 – Formula
a) Fase Provinciale
1) primo turno: in ambito provinciale gestito dalle Delegazioni Provinciali: le quali dopo la prima fase fatta con
triangolari- accoppiamenti-eventuali superamenti del turno anche mediante sorteggio o ripescaggi in modo che
accedano alla fase successiva:
Per le Delegazioni con 32 o più società dovranno accedere al secondo turno numero 16 società.
Per le Delegazioni con 14 o più Società dovranno accedere al secondo turno numero 8 società.
Per le Delegazioni con società inferiori a 14 società dovranno accedere numero 4 società al secondo turno.
Lo svolgimento dovrà avvenire tramite compilazione di un tabellone che dovrà essere predisposto prima dell’inizio della
manifestazione indicando nello stesso le società che giocheranno nei vari turni la gara in casa.
Le modalità di svolgimento sono quelle previste per i triangolari e gli accoppiamenti.
– turni successivi: gare di solo andata per i raggruppamenti a otto e sedici società e gare di andate e ritorno per
raggruppamenti a quattro squadre.
– finali provinciali: gara unica in campo neutro e, ove necessario, tempi supplementari di 15′ ciascuno e calci di rigore
secondo norma;
– premi e riconoscimenti: alle società vincitrici:
. trofeo che ogni Delegazione Provinciale organizzatrice è tenuta ad intestare;
. n.25 medaglie da consegnare ai giocatori ed ai tecnici delle squadre;
– premi e riconoscimenti: alla squadra vincitrice: diritto di partecipazione alla fase regionale;
b) Seconda fase: regionale
selezione con due tornei triangolari e due accoppiamenti per determinare le due squadre finaliste, tornei istituiti con il
criterio della vicinorietà o per estrazione a sorte circa la posizione A, B o C di ogni squadra nei triangolari e gare di andata
e ritorno per gli accoppiamenti.;
– premi e riconoscimenti: ad entrambe le finaliste: titolo sportivo per il diritto di iscrizione al campionato di ordine
superiore solamente nel caso di mancate retrocessioni di squadre toscane partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti;
alla sola vincitrice di Coppa Regionale è attribuito il titolo sportivo per il diritto di iscrizione al campionato di ordine
superiore nel caso che le retrocessioni delle squadre di cui sopra siano da una a quattro; altrimenti per completamento
organico secondo quanto previsto dalla normativa che regola questa procedura;
alla squadra vincente: coppa “Città del Giglio” del Comitato Regionale;
alla squadra finalista: “Trofeo Toscana”;
– n° medaglie da consegnare ai giocatori ed ai tecnici delle squadre.
ART. 4 – Norme di svolgimento – Graduatorie.
Triangolari:
la squadra destinata a riposare nella prima giornata è quella indicata al terzo posto di ogni triangolare (C) ;
la squadra destinata a disputare la prima gara in casa è quella indicata al primo posto di ogni triangolare (A), incontro
(A – B);
nella seconda giornata riposa la squadra che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio quella che ha disputato la gara
in trasferta;
nella terza giornata si svolge la gara fra le squadre che non si sono incontrate in precedenza;
Risulta vincente del turno la squadra che:
ha ottenuto il maggior numero di punti;
a parità di punti la miglior differenza reti;
a parità di differenza reti il maggior numero di reti segnate;
a parità di reti segnate (nel caso di persistente parità di due sole squadre) fa’ fede l’esito dell’incontro diretto fra le due;
ad ulteriore persistente parità o nella ipotesi di completa parità fra tutte e tre le squadre, si procede per sorteggio a cura
della Delegazione Provinciale o Regionale organizzatore della fase.
Gare di andata e ritorno
supera il turno la squadra che nei due incontri ha ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare;
a parità di reti segnate è dichiarata vincente la squadra che ha segnato il maggior numero di reti in trasferta;
a parità persistente, al termine del secondo incontro, l’Arbitro è tenuto a fare eseguire i calci di rigore secondo norma.
Gare di solo andata
Supera il turno la squadra che ha segnato il maggior numero di reti. A parità di reti segnate anche dopo i tempi
supplementari è dichiarata vincente la squadra che gioca fuori casa.
Modalità amministrative
Nel turno con gare di andata e ritorno e nel triangolare l’incasso della gara è di competenza
della Società che giuoca in casa. Nei turni a gara unica l’incasso, detratto l’importo da
versare alla S.I.A.E., dovrà essere suddiviso in parti uguali fra le società interessate
all’incontro. Nella gara di finale dall’incasso dovrà essere tolto l’importo da versare alla
S.I.A.E., l’importo dovuto alla società che ha concesso il campo (pari a 100,00 euro), il 10%
dell’incasso netto da versare sempre alla società che ha concesso il campo, il rimanente dovrà essere suddiviso
fra le società finaliste.
ART. 5 – Partecipazione dei calciatori
Alle gare di Coppa possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive società per la stagione
sportiva 2018/2019 senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima e che, comunque, abbiano compiuto il
15° anno di età nel rispetto di quanto previsto dall’art.34, comma 3 delle N.O.I.F
ART. 6 – Sostituzione dei calciatori
Durante tutte le gare della Coppa è consentita la sostituzione di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.
ART. 7 – Organizzazione – reclami e disciplina sportiva
L’organizzazione della manifestazione è demandata direttamente al Comitato Regionale a cui compete tutto quanto inerente
lo svolgimento dei tornei ed ogni altro adempimento a loro connesso.
•gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui
esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e
nei termini abbreviati come segue:
• i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
• gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b),del Codice di Giustizia
Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a
quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo
al ricevimento dei motivi di reclamo;
• il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;
• gli eventuali reclami alla Corte D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice
Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del
Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i
provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla
controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata
al reclamo.
L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie
controdeduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di
ricezione del reclamo.
La Corte D’Appello Territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione
del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro
mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22,
comma 11, C.G.S.);
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento.
Il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara è automaticamente squalificato secondo le modalità previste dall’art.
45, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Per le gare di Coppa i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni
due ammonizioni. Le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il disposto dell’art.22, comma
2) del Codice di Giustizia Sportiva.
Si ricorda che per i tornei di Coppa, qualora non siano sancite, con il presente REGOLAMENTO, specifiche direttive
disciplinari, vengono applicate le disposizioni previste dal titolo VI del Codice di Giustizia Sportiva (La disciplina sportiva
nell’attività della L.N.D. ed in quella del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica).
ART. 8 – Rinuncia a gare
Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicate nei suoi confronti, le
sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3) inoltre la stessa società verrà esclusa dal
procedimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria fino a € 250,00. Verranno
anche escluse dal proseguo della manifestazione le società che utilizzano calciatori in posizione irregolare a che comunque
si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicata nei loro confronti l’art. 17 del Codice di Giustizia
Sportiva. Qualora si verifichi la situazione di cui sopra, alla società che avrebbe dovuto incontrare quella esclusa dalla
manifestazione verrà assegnata la vittoria della gara con il punteggio di 0-3.
ART. 9 – Giornate – orari – campi di gioco
Le gare possono essere disputate in giornate festive o infrasettimanali non festive. Gli orari delle gare sono quelli fissati
dalla Lega Nazionale Dilettanti. E’ tuttavia consentito alle Società ospitanti di ottenere, su richiesta motivata, e con
l’accordo della società ospitata lo spostamento di orario rispetto a quello ufficiale o la eventuale disputa di gare in notturna.
Può eventualmente essere concesso anche lo spostamento del campo di giuoco sul quale la società ospitante abitualmente
disputa le proprie gare purché la richiesta pervenga alla Delegazione Provinciale o Regionale, in relazione alla fase della
manifestazione, e per conoscenza alla società ospite, almeno cinque giorni prima della data fissata per la disputa della
partita.
ART. 10 – Arbitri
Designazione a cura della Sezione A.I.A. Provinciale (fase provinciale) e del C.R.A. Toscana (fase regionale).
ART. 11 – Applicazione regolamenti federali
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme federali di carattere generale vigenti.
ART. 12 – Titolo per l’inserimento in graduatoria utile alla promozione
Il fatto che qualche società vincitrice o finalista di Coppa abbia conseguito in Campionato il titolo utile alla promozione o
all’inserimento per il “completamento organico”, non libera automaticamente posto utile in favore di altre società per il
“completamento organico”. L’esame del caso concreto verrà effettuato nel più rigoroso rispetto della pianificazione prevista

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