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Seconda Categoria

Aurora Pitigliano, rigettato il ricorso per la squalifica di Paoloni

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Il G.S.T. applicava al giocatore Paoloni Giuseppe la sanzione oggi reclamata, con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara disputata in data 6 settembre 2015 tra la società Sorano, che giocava in casa, e la reclamante, con la seguente motivazione: “Espulso per aver rivolto al D.G. frase irriguardosa, lo raggiungeva e lo colpiva da dietro con due “scappellotti” sulla nuca in segno di scherno mentre nel contempo pronunciava frase irriguardosa. Dopo essersi allontanato, ritornava sui suoi passi avvicinandosi all’arbitro tanto da sfiorare quasi la sua fronte con la propria e quindi lo offendeva”. Ricorre l’impugnante società Aurora Pitigliano che, in via preliminare, contesta recisamente sia la sussistenza della condotta violenta – esclusa dallo stesso D.G. nel rapporto di gara e confermata dalla inesistenza di qualsivoglia conseguenza fisica – sia lo scherno o il dileggio inquadrando il gesto del giocatore all’interno di una condotta poco ortodossa attuata con l’esclusivo intento di richiamare l’attenzione dell’arbitro. Ad avviso della difesa non si sarebbe trattato, come erroneamente descritto, di due scappellotti bensì di un modesto e limitato contatto fisico poiché il giocatore avrebbe solo “tastato” la nuca dell’arbitro che, probabilmente alterato dalla concitazione del momento, avrebbe equivocato anche con riferimento all’atteggiamento minaccioso del calciatore; sul punto l’avverbio utilizzato per descrivere l’uscita dal terreno di giuoco (“tranquillamente”) darebbe conferma e forza alla ricostruzione difensiva. Qualche espressione poco decorosa pronunciata dal Paoloni – ascrivibile alla rivalità tra le compagni all’interno di un derby tra paesi confinanti – sarebbe stata prontamente stigmatizzata dallo stesso calciatore che avrebbe, nell’immediatezza dei fatti, porto le proprie scuse al D.G.. Insistendo nell’audizione personale del giocatore la società conclude chiedendo una riduzione della sanzione irrogata. Il ricorso non può trovare accoglimento. Preliminarmente deve essere rammentato un principio fondamentale del Diritto Sportivo F.I.G.C. contenuto nelle Carte Federali – che per questo viene spesso ripetuto nella parte motiva di moltissime decisioni di quest’Organo giudicante – per il quale, ad eccezione di particolari procedimenti, è vietata l’ammissione di prove testimoniali all’interno del procedimento sportivo; per tale ragione tutte le istanze formulate dirette in tal senso e contenute nelle conclusioni dell’atto di impugnazione non possono trovare accoglimento (ex art. 35 C.G.S.) e pertanto la citata richiesta di audizione del giocatore non può trovare accoglimento. Laddove il giocatore avesse voluto essere ascoltato personalmente avrebbe dovuto proporre reclamo o aderire, firmando il ricorso, all’impugnazione proposta dalla società in modo da poter dispiegare tutte le facoltà difensive che il codice riconosce ai soggetti interessati. Per quanto concerne i fatti, con specifico riferimento alla condotta più grave contestata e cioè il contatto fisico con il D.G., occorre rilevare che il G.S.T. aveva correttamente individuato le condotte illecite sulla scorta di quanto contenuto nel rapporto di gara. Inoltre, nel supplemento arbitrale, espressamente richiesto dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale, il D.G., al quale era stata inoltrata copia del reclamo oggetto del presente giudizio, smentisce in toto tutte le censure avanzate: con riferimento al presunto contatto, conferma, ancora una volta, l’inesistenza del gesto violento affermando però la sussistenza dell’iniziale atteggiamento offensivo e canzonatorio. In tale documento motiva ulteriormente l’atteggiamento minaccioso precisando che il Paoloni, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, si sarebbe nuovamente diretto “velocemente” verso il D.G. “con l’espressione del volto molto tesa”, “con i muscoli contratti, come a digrignare i denti” giungendo talmente vicino con il suo volto da sfiorarlo mentre con “il tono della voce molto alto” continuava ad insultarlo. Il termine “tranquillamente” sarebbe stato utilizzato al solo fine di evidenziare la cessazione della fase acuta di aggressività ma il giocatore si sarebbe allontanato fisicamente “scortato” da due compagni di squadra che, ai fianchi, lo accompagnavano tenendolo sotto le braccia. A fine gara il giocatore avrebbe “abbozzato” delle scuse continuando però a contestare sia le decisioni tecniche che i provvedimenti disciplinari adottati. Viene dunque confermata la condotta gravemente offensiva, intimidatoria e minacciosa assunta dal giocatore correttamente addebitata dal G.S.T. nel provvedimento impugnato Le azioni, riprovevoli ed assolutamente inaccettabili, non possono certamente essere, in presenza di tali dichiarazioni (dotate, dalle Carte Federali, di fede privilegiata), riportate ad un tentativo di richiamare l’attenzione o ad un gesto di stizza ma devono certamente inquadrarsi il primo come un plateale ed inaccettabile comportamento finalizzato ad umiliare/deridere il D.G. ed il secondo come una condotta aggressiva e potenzialmente lesiva in danno del medesimo. Cristallizzata dunque la responsabilità del giocatore in ordine alle violazioni contestate occorre rilevare che la sanzione applicata dal G.S.T., ad avviso del collegio si pone in linea con una pletora di decisioni analoghe adottate dal quest’organo giudicante, risponde pienamente a criteri di proporzionalità e ragionevolezza ed appare pertanto congrua ed adeguata.

P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rigetta il reclamo dell’Unione Aurora Pitigliano e dispone l’incameramento della relativa tassa

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il gocatore avrebbe tastato la nuca dell’arbitro.quindi credo che i direttore di gara debba ritenersi fortunato.pensate se avesse tastato in alte parti del corpo

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