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Grosseto Calcio

Il Tfn rigetta i ricorsi dell’Fc Grosseto contro Di Gennaro, Maciucca, Ciolli, Digiorgio e Schettino. Il club deve pagare

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Roma. Continua a piovere incessantemente sul bagnato in casa biancorossa. Infatti, in data 30 marzo il Tfn (Tribunale Federale Nazionale), col Comunicato Ufficiale n. 22/Tfn – Sezione Vertenze Economiche, attraverso il I e il II Collegio ha rigettato i ricorsi d’urgenza presentati dall’Fc Grosseto avversi la decisione della Commissione Accordi Economici, in merito alle controversie sorte con gli ex-giocatori Andrea Ciolli, Riccardo Maciucca, Francesco Di Gennaro, Alberto Schettino e Luigi Digiorgio. Dunque, confermate le sentenze in favore dei predetti giocatori, decisioni definitive del Tfn che vanno ad aggiungersi a quelle degli altri cinque ex-biancorossi e all’ex-mister Giacomarro, che hanno già ottenuto il medesimo risultato. Solo per Ciolli, Maciucca, Di Gennaro, Schettino e Digiorgio il club biancorosso dovrà versare € 26.747,37 più le spese di lite. Nello specifico, ricordiamo che col Comunicato Ufficiale n. 195 del 16 dicembre 2016, sono stati riconosciuti: € 7.8244,65 a Digiorgio, € 1.870,00 a Ciolli, € 7.100,00 a Di Gennaro, € 1.200,00 a Maciucca ed € 8.752,72 a Schettino. Tale somma si aggiunge a quella di € 14.688,00 (più spese legali) che l’Fc Grosseto deve appunto a Giacomarro e ai € 46.608,29 (più le spese processuali) dovuti a Ungaro, Baylon, V. Palumbo, R. Palumbo e Olivieri. Dunque, si tratta di un importo complessivo di circa € 90.000,00 euro che l’Fc Grosseto dovrà pagare inderogabilmente.

I COMMISSIONE
avv. Stanislao Chimenti
presidente;
avv. Giuseppe Lepore
vice Presidente;
avv. Flavia Tobia, avv. Cristina Fanetti, avv. Antonino Piro,
componenti;
sig. Claudio Cresta

segretario, con la collaborazione del sig. Salvatore Floriddia e della signora Adele Nunnari.

1) RECLAMO N°. 1 DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CIOLLI ANDREA, PUBBLICATA NEL C.U. 195/CAE – LND DEL 10GENNAIO 2017.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società FC Grosseto SSD a rl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.
Liquida le spese di lite in favore del calciatore Ciolli Andrea in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.
Ordina incamerarsi la tassa.
II COLLEGIO
avv. Stanislao Chimenti
presidente;
avv. Marco Baliva
vice presidente;
avv. Salvatore Priola, avv. Marina Vajana, avv. Enrico Vitali
Componenti;
sig. Claudio Cresta
segretario, con la collaborazione del sig. Salvatore Floriddia e della Signora Adele Nunnari.
9) RECLAMO N°. 121 DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DI GENNARO FRANCESCO, PUBBLICATA NEL C.U. 195/CAE – LND DEL 10 GENNAIO 2017.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze
Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società FC Grosseto SSD a rl e, per l’effetto, conferma
l’impugnata decisione della CAE – LND. Liquida le spese di lite in favore del calciatore Di Gennaro Francesco in € 300,00 (Eurotrecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

10) RECLAMO N°. 122 DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DI GIORGIO LUIGI, PUBBLICATA NEL C.U. 195/CAE – LND DEL 10 GENNAIO 2017.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società FC Grosseto SSD a rl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND. Liquida le spese di lite in favore del calciatore Digiorgio Luigi in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

11) RECLAMO N°. 123 DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MACIUCCA RICCARDO, PUBBLICATA NEL C.U. 195/CAE – LND DEL 10 GENNAIO 2017.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società FC Grosseto SSD a rl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.
Liquida le spese di lite in favore del calciatore Maciucca Riccardo in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.
Ordina incamerarsi la tassa.
12) RECLAMO N°. 124 DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SCHETTINO ALBERTO, PUBBLICATA NEL C.U. 195/CAE – LND DEL 10 GENNAIO 2017.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società FC Grosseto SSD a rl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND. Liquida le spese di lite in favore del calciatore Schettino Alberto in € 300,00 (Eurotrecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.


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