GARA GROSSETO – CAMPOBASSO DEL 16 SETTEMBRE 2026
Il Giudice Sportivo, in ordine alla dichiarazione del Direttore Generale del Grosseto relativa
alla condotta tenuta dal Sig. MANGIA DEVIS, allenatore della Società Campobasso
posizionato nella parte superiore della Tribuna Coperta durante l’intero svolgimento della
gara, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di eventuale
competenza in ordine all’accertamento dei fatti segnalati, per il relativo seguito ai sensi
dell’art. 118 C.G.S.
SOCIETA’
AMMENDA € 400,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, un fumogeno nel
recinto di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S.,
misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che
non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi
attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 300,00
RAVENNA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver divelto quattro seggiolini e danneggiato un seggiolino
posti nel Settore loro riservato.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S.,
ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25,
comma 3, C.G.S. rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta
e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c.,
documentazione fotografica – obbligo risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 100,00
PERUGIA per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord,
esposto, al 19° minuto del primo tempo, per circa un minuto, uno striscione di
circa 10 metri per 1,5 metri, non autorizzato.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuta la continuazione, misura della
sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., e
considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed.)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
BENUSSI FRANCESCO (ATALANTA U23)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta e antisportiva nei confronti
dei tesserati avversari, in quanto, a seguito di una mischia creatasi sul terreno di gioco tra
tutte le componenti delle squadre avversarie, dapprima proferiva nei loro confronti frasi
minacciose e, successivamente, si portava faccia a faccia con un giocatore avversario per
poi spintonarlo.
16/57
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta
in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.
Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina
aggiuntiva).
CESARETTI ALESSANDRO (LATINA)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto, usciva intenzionalmente dall’area tecnica per contestarne l’operato.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S, misura
della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria
irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
DI RENZO ANASTASIO (SAMBENEDETTESE)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta e antisportiva nei confronti
di un tesserato avversario, in quanto, a seguito di una mischia creatasi sul terreno di gioco
tra tutte le componenti delle squadre avversarie, tentava di colpirlo con un calcio senza
riuscirci e successivamente lo strattonava per la maglia, fino al momento in cui veniva
allontanato.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta
in essere, consistente in un tentativo di infliggere un calcio ad un avversario, misura della
sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto
componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MIRRA JACOPO (ATALANTA U23)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta e antisportiva nei confronti
di un tesserato avversario, in quanto, a seguito di una mischia creatasi sul terreno di gioco
tra tutte le componenti delle squadre avversarie, lo spintonava e lo strattonava per la maglia,
proferendo nei suoi confronti frasi offensive.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta
in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.
SPURIO ANDREA (CAMPOBASSO)
per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, in uscita dall’area di rigore, interveniva a
16/58
gamba alta travolgendo l’avversario, che cadeva a terra, senza conseguenze lesive.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S.,
misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S., considerato, da una parte, la natura
del gesto e la pericolosità della condotta posta in essere a gamba alta e, dall’altra, che non si
sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario ostative alla ripresa del
gioco.
ROSETTI MANUEL (FORLI’)
per avere, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S.,
misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (LATINA)
per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con
vigoria sproporzionata.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S.,
misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono
verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario.
PERROTTA FRANCESCO SIMON (SAMBENEDETTESE)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta e antisportiva nei confronti
di un tesserato avversario, in quanto, a seguito di una mischia creatasi sul terreno di gioco
tra tutte le componenti delle squadre avversarie, lo spintonava e lo strattonava per la maglia,
proferendo nei suoi confronti frasi offensive.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta
in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.





