La gara Invictavolleyball – Castelfranco sarà ripetuta. Come si ricorderà il match, che si giocava sabato scorso e valevole per la 13^ giornata del campionato di serie B era stato interrotto per il grave infortunio capitato al giocatore ospite, che nel ricadere a terra si fratturava tibia e perone. Il giovane atleta di Castelfranco era sato subito soccorso nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza e la partita non era stata più ripresa. Ora si legge nel comunicato pubblicato dalla Federazione Pallavolo, che la partita sarà ripetuta. con queste le motivazioni:
La relazione del primo arbitro, in tutto collimante con le dichiarazioni rese dai Presidenti delle
due società antagoniste, dà atto che nel corso del secondo set un atleta del sodalizio ospite ha
subito un grave infortunio che ne ha reso necessario il trasporto in ospedale tramite ambulanza;
• Se è ben vero che ai sensi dell’art. 28, comma 1, del Regolamento Gare, le squadre hanno
preciso obbligo di condurre a termine la gara qualunque ne sia la condizione, è innegabile che
il grave infortunio occorso all’atleta del sodalizio ospite, secondo la descritta vivida crudezza
dei raccapriccianti esiti visivi, possa essere ritenuto evento eccezionalmente derogativo della
norma, per essere, lo stesso, causa efficiente di verosimile stato di prostrazione e decozione
psicologica dei partecipanti alla gara siccome tale da pregiudicarne la concentrazione e la
serenità d’animo necessari alla ripresa in sicurezza dell’incontro;
• In ragione di tale convincimento, stante l’eccezionalità delle modalità e degli effetti dell’evento
sospensivo dell’incontro, in ossequio a precedenti orientamenti giurisprudenziali di superiori
Organismi di Giustizia Sportiva, ritiene questo Ufficio che la decisone dei sodalizi antagonisti a
non voler riprendere l’incontro, nel caso specifico che ci impegna, non sia da considerarsi
inadempimento a norme regolamentari ma, piuttosto, determinata da fattori causali
concomitanti che hanno reso eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, che si
presenta come conseguenza del tutto improbabile secondo la comune esperienza (Decisione
C.S.A. in C.U. n° 5 del 23/12/2024 – Decisione Collegio Garanzia dello Sport n° 28 del
02/05/2019).
Per tali motivi, in via del tutto eccezionale e derogatoria, stante la particolare connotazione e
gravità dell’evento che ha dato luogo alla sospensione dell’incontro e alla conseguenziale
mancata ripresa dello stesso
DELIBERA
di non omologare la gara e di disporne la integrale ripetizione demandando al Settore
Campionati competente per l’attuazione del presente provvedimento e la conseguente
calendarizzazione della gara di recupero.
