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Giudice sportivo Serie C, ammenda di 1200 euro alla Sambenedettese

AMMENDA € 1.200,00
SAMBENEDETTESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 66° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 52° minuto della gara, una bottiglietta d’acqua semivuota sul terreno di gioco.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S.,
ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25,
comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e
considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)
SOCIETA’
AMMENDA € 1.000,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. durante la gara, quattro petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 39° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S.,
ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25,
comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)
AMMENDA € 600,00
LIVORNO
A) per fatti antisportivi, violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’aver danneggiato il pannello
di copertura lato destro della panchina da loro occupata;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S.,
misura della sanzione in cumulo materiale [€ 500 per condotta sub A) e € 100 per
la condotta sub B)] e in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., considerato che
la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione
fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 200,00
REGGIANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’aver divelto dodici
mattonelle dei servizi igienici loro riservati.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S.,
ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25,
comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in
trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c.,
documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 13 GENNAIO 2027 ED € 500,00 DI AMMENDA
GAUCCI ALESSANDRO (PERUGIA)
per avere, al 21° minuto del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa e gravemente
irriguardosa che si è concretizzata in un contatto fisico e ingiuriosa nei confronti del IV Ufficiale
e di un Collaboratore della Procura Federale, in quanto:
A) si avvicinava al IV Ufficiale con fare minaccioso, proferendo nei suoi confronti ripetute
espressioni ingiuriose ed irriguardose per contestarne l’operato;
B) invitato alla calma, si avvicinava ulteriormente al IV Ufficiale puntandogli il dito contro con
fare violento e spintonandolo con una mano;
C) a seguito dell’intervento del Componente della Procura Federale, che indossava il badge
attestante la sua qualifica, proferiva nei suoi confronti parole irriguardose e gli appoggiava una
mano sulla spalla.
Valutate la gravità della condotta posta in essere e le modalità complessive della condotta ai
sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., considerata la sanzione determinata nella misura minima
di quattro mesi quando si verifica un contatto fisico nei confronti degli ufficiali di gara, ritenuta
la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 36, comma
2, lett. b), e 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina
aggiuntiva (r. IV Ufficiale, r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
NUTI FRANCESCO (PESCARA)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale in quanto, usciva dall’area tecnica proferendo parole irrispettose nei
loro confronti per contestarne l’operato.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta
la continuazione misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
GALDIOLO ALBERTO (VIS PESARO)
per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto abbandonava l’area tecnica e protestava platealmente nei suoi confronti
per contestarne l’operato.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta
la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1 lett. a) C.G.S.
Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. Arbitrale,
supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MAVIGLIA SALVATORE (VIS PESARO)
per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto abbandonava l’area tecnica e protestava platealmente nei suoi confronti,
per contestarne l’operato.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta
la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1 lett. a) C.G.S. (r.
Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PAPAZOV DIMITAR
(PERUGIA)
per avere, al 6° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura
della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
CASOLARI FEDERICO (OSTIAMARE)

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