AMMENDA € 400,00
TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
29/95
consistiti nell’aver divelto e danneggiato alcuni dei servizi igienici loro riservati.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa l’entità dei danni provocati,
ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della
sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., rilevato che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi
adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di
risarcimento danni se richiesto).
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BRACCIALE GIOVANNI (LATINA)
per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto si alzava dalla panchina protestando platealmente nei suoi confronti per
contestarne l’operato.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura
della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BUONO DAVIDE (OSTIAMARE)
per avere, tra il primo e secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti dei tesserati avversari in quanto, prima di imboccare il tunnel che conduce agli
spogliatoi, si scagliava con forza nei loro confronti sferrando pugni, li spintonava e tentava di
forzare la struttura del tunnel al fine di avere un contatto fisico con gli stessi, così provocando
un parapiglia sedato grazie all’intervento dei calciatori della propria squadra.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta
la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. (calciatore di riserva,
r. Arbitrale, r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CAPOLUPO SAMUELE (SPEZIA)





