PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
SOCIETA’
AMMENDA € 700,00
RAVENNA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, al 1° minuto della gara, un petardo e un fumogeno nel recinto di gioco,
senza conseguenze;
2. danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S.,
misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3 e 26 C.G.S. rilevato
che non si sono verificate conseguenze dannose, che la società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29
C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento
danni se richiesto).
AMMENDA € 100,00
CAMPOBASSO per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord
esposto, dal 1° al 3° minuto del secondo tempo, uno striscione non autorizzato
per circa un minuto.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuta la continuazione, misura della
sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 1 SETTEMBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
GAUCCI ALESSANDRO (PERUGIA)
per aver proferito una frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro. Sanzione pecuniaria irrogata
in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. Arbitrale, integrazione r. Arbitrale, r. IV
Ufficiale, panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 1 SETTEMBRE 2026
MARZETTI GIUSEPPE (SAMBENEDETTESE)
per plateali proteste nei confronti della Quaterna Arbitrale (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FILIPPINI EMANUELE (PERUGIA)
per aver proferito una frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro (r. Arbitrale, integrazione r.
Arbitrale, r. IV Ufficiale).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
BORGHINI DIEGO (GUIDONIA MONTECELIO)
per atto di violenza in quanto a gioco in svolgimento ma con pallone non a distanza colpiva un
avversario con una manata al volto causando la fuoriuscita di sangue.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BASTI MATTEO (LATINA)
per aver proferito una frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro (calciatore di riserva).
SCHEFFER BRACCO MATEO MARTIN (PINETO)
per grave fallo di gioco.












