Nella relazione che accompagna il deferimento, la Procura evidenzia che non è stato possibile pervenire ad alcuna prova concreta circa un illecito, o anche un semplice tentativo di porlo in essere, tuttavia intorno alla gara si è scatenata una ridda di illazioni che avrebbe dovuto indurre coloro che ne sono venuti a conoscenza a segnalarne l’esistenza agli Organi Federali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
Disposta la discussione per la data odierna, ed eseguite le comunicazioni di rito, si dà atto della presenza dei seguenti tesserati:
i calciatori Niccolini Luca e Artiaco Mario; i Dirigenti Bellumori Sante; Palla Dino; Baldassarri Claudio, nonché le Società U.S.D. Casotto Marina e G.S. Sorano attraverso i rispettivi legali rappresentanti. Tutti i presenti sono rappresentati ed assistiti dai rispettivi difensori di fiducia.
E’ assente il Dirigente Priori Francesco il quale ha ritirato la notifica del deferimento da parte della Procura Federale, come da sua nota trasmessa via fax in data 17 giugno c.a..
La notifica dell’avviso di convocazione per la trattazione è stata effettuata a mezzo raccomandata e si è perfezionata con l’attestazione “compiuta giacenza” rilasciata del competente Ufficio postale. Nessuno è presente per l’U.S. Arcille A.S.D..
La C.D. precisa in proposito che, al termine della stagione 2011/2012 detta Società, matricola 60027, è retrocessa in terza categoria, cessando del tutto ogni attività a far data dal 19/07/2012 (C.U. n° 5 in pari data).
Per la Procura Federale è presente l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto Procuratore.
Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio.
-Palla Dino, su sanzione base di 60 gg., gg. 40 (quaranta)inibizione;
-Bellumori Santi, su sanzione base di gg. 60, gg. 40 (quaranta) inibizione;
-Niccolini Luca, su sanzione base di 3 mesi, mesi 2 (due) di squalifica;
-Artiaco Mario, su sanzione base di mesi 3, mesi 2 (due) di squalifica;
-Baldassari Claudio, su sanzione base di mesi 6, mesi 4 (quattro) di inibizione;
-Società Casotto Pescatori Marina, in conseguenza della responsabilità contestatale, ammenda di Euro 600,00 (seicento), su sanzione base di euro 900,00;
-Soc. Sorano, ammenda di euro 150,00 (centocinquanta), su sanzione base di euro 200,00.
La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate, accoglie la proposta di accordo.
Di conseguenza
ORDINA
la applicazione delle sanzioni come sopra specificate
DISPONE
la chiusura del dibattimento relativamente ai soggetti nominati che sottoscrivono l’accordo come da separato verbale.
Si procede quindi nei confronti del Dirigente Priori Francesco e dell’U.S. Arcille A.S.D., assentri, in ordine ai quali il rappresentante della Procura Federale chiede la conferma del deferimento.
Con riferimento al Dirigente, l’Avvocato Stefanini afferma che entrambe le violazioni contestategli appaiono di tutta evidenza dalle dichiarazioni rese dallo stesso Priori, il quale ha registrato in via del tutto autonoma, non competendogli, due conversazioni avute con il Dirigente Baldassarri a proposito della regolarità dell’esito della gara, e, inoltre, dal non aver tempestivamente informato la Procura Federale pur potendo essere a conoscenza dei fatti, come è evidente dalla sua presenza sugli spalti in occasione della gara.
All’accertata colpevolezza del Tesserato consegue quella della Società di appartenenza sotto il profilo della responsabilità oggettiva prevista dalla vigente normativa.
Chiede di conseguenza che vengano applicate le seguenti sanzioni,
-a Priori Francesco, inibizione per mesi 3 (tre);
-alla Società U.S. Arcille ASD, ammenda di € 200,00 (duecento).
Esaurita la fase dibattimentale la Commissione passa a decisione.
In ordine alla formulazione del primo capo di incolpazione il Collegio rileva che la gara cui l’esposto si riferisce, è stata disputata in data 13 maggio 2012, laddove l’esposto è stato redatto il successivo