SOCIETA’
AMMENDA € 1.200,00
SAMBENEDETTESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, otto petardi nel
recinto di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S.,
ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25,
comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc.
fed.).
AMMENDA € 1.000,00
VIS PESARO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, otto bottigliette d’acqua semipiene e
quattordici bicchieri semipieni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Prato, esposto, al
60° minuto della gara, per circa sette minuti, uno striscione (composto da due
striscioni rispettivamente di 10 metri per 1,5 metri ciascuno) non autorizzato.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S.,
ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25,
comma 3, C.G.S. rilevato che, con riferimento alla condotta sub A) non si sono
verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 500,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 42° e al 46° minuto della gara, due petardi
nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S.,
ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25,
comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e
considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 300,00
LIVORNO
A) per avere i suoi sostenitori (il 70% circa dei 1574 presenti), posizionati nel
Settore Curva Nord, intonato, al 29° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso
nei confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetuto per quattro volte;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, esposto, dal
29° al 32° minuto del primo tempo, uno striscione (composto da tre striscioni
rispettivamente di 15-10-5 metri per 1,5 metri ciascuno) non autorizzato.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuta la continuazione, misura della
sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S. (r.
proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GENNARI ANDREA (VIS PESARO)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale in quanto gesticolava e proferiva parole irrispettose nei loro confronti
per contestarne l’operato.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura
della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale).





