AMMENDA € 1.000,00
TORRES per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di cinque minuti, in
quanto nella rete di una delle porte era presente un buco che si rendeva
necessario riparare.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S.,
con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in
applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
OSTIAMARE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 48° minuto del secondo tempo, due
fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S.,
misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che
non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
AMMENDA € 300,00
LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver danneggiato tre seggiolini posti nel Settore loro
riservato.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S.,
misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la
società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione
fotografica – obbligo risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 15 SETTEMBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
CONDO’ LUIGI (LATINA)
perché faceva ingresso sul terreno di gioco, avvicinandosi all’Arbitro e proferendo nei suoi
confronti una frase offensiva. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la
panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LUCARELLI CRISTIANO (LIVORNO)
perché protestava nei confronti di una decisione arbitrale colpendo con un pugno la propria
panchina (r. IV Ufficiale).
SPINELLI FERNANDO (SPEZIA)
per essere uscito dalla propria area tecnica dirigendosi verso la panchina avversaria e per
avere rivolto una frase irriguardosa nei confronti di un componente della stessa.
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
BUSCE LUIGI (PESCARA)
protestava entrando sul terreno di gioco. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente
la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PELLACANI FILIPPO (PESCARA)
in quanto, durante un’azione di gioco con il pallone a distanza, reagiva a una trattenuta
colpendo volontariamente con una intensa manata al volto il calciatore avversario, facendolo
cadere a terra e rendendo necessario l’intervento dei sanitari.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DELLE MONACHE MARCO (PINETO)
in quanto, a gioco fermo, tirava con forza i capelli ad un avversario.
ZINI ALESSIO (SAMBENEDETTESE)
per grave fallo di gioco in quanto nella contesa del pallone effettuava un intervento a gamba
tesa con i tacchetti esposti rendendo necessario l’intervento dei sanitari.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PEZZOLATO MICHELE (PIANESE)
per avere, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S.,
misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
DJIDJI LEVY KOFFI (LIVORNO)
Grossetosport Aps
Via Ippolito Nievo, 16/A - 58100 Grosseto
E-mail: redazione@grossetosport.com
Testata iscritta al tribunale di Grosseto. Numero di Registrazione 8/2011












