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Calcio

Prima Categoria: respinto il reclamo della Casolese per il derby con il Radicondoli, risultato omologato

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28.- RECLAMO DELLA S.S.D. CASOLESE AVVERSO REGOLARITA’ GARA CASOLESE/RADICONDOLI DEL 15.02.2026 (0-1).

La società Casolese ha presentato tempestivo e rituale reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto, terminata sul risultato di 0 a 1, chiedendo che ne venga disposta la ripetizione. Sostiene in particolare la Società reclamante che l’arbitro al termine della gara aveva dichiarato, di fronte ad alcuni tesserati, di aver sbagliato nell’aver concesso il calcio di rigore realizzato dalla società Radicondoli. Deduce, quindi, la reclamante l’irregolarità di svolgimento della gara. Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell’art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest’ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti. Osservato che il Giudice Sportivo, sulla base degli atti ufficiali di gara, giudica in prima istanza sullo svolgimento e la regolarità delle gare con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare, i quali rientrano nella esclusiva competenza dell’arbitro. Osservato, altresì, che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l’errore tecnico dell’arbitro è ravvisabile in evidenti anomalie nell’applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione di ripetere la gara in esame, in presenza di tre condizioni: 1) l’errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto di gara; 2) l’errore, pur ammesso dall’arbitro, deve aver influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara (principio di “effettività”); 3) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi “natura tecnica”, sicché, in caso di errore tecnico dell’arbitro rilevato a seguito dell’indicazione nel rapporto di gara, il Giudice Sportivo non si sostituisce ad esso in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell’errore, potendo soltanto valutare se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara. Nella fattispecie in esame, la circostanza riferita nel reclamo non è riscontrabile negli atti ufficiali di gara, i quali costituiscono l’unico mezzo di prova, per di più privilegiata, utilizzabile da questo Giudice ai sensi dell’art. 61, co. 1, del C.G.S.. Infatti, l’arbitro, anche nel supplemento di rapporto richiesto da questo Giudice a maggior chiarimento dei fatti, nel confermare ogni sua decisione tecnica ha implicitamente confermato la regolarità della gara. Per le ragioni innanzi spiegate, il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

P.Q.M., sciogliendo la riserva di cui al Com. Uff. n.53 del 19.02.2026e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, ai sensi dell’art. 65, comma 1, lett. b), del C.G.S., DELIBERA

a) di respingere il reclamo della S.S.D. Casolese, disponendo addebitarsi la relativa tassa; b) di omologare il risultato conseguito sul campo.

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