Inchiesta GS: cosa è l’articolo 108 Noif relativo allo svincolo

Grosseto. Molti dei nostri utenti ci hanno richiesto di avere delucidazioni sulla legge 108 NOIF, norma relativa allo svincolo dei giocatori dilettanti.
A tal proposito abbiamo trovato un articolo molto interessante dell’avvocato Nicola Schellino dal sito http://agenziadelcalcio.blogspot.it/.
Un approfondimento molto interessante da leggere.
“Tornato di recente alla ribalta grazie ad un servizio della giornalista Nadia Toffa de “Le Iene” (qui un articolo e il video), il vincolo sportivo calcistico, di cui in passato ho già dibattuto, continua ad essere tema particolarmente scottante nell’ambito del calcio dilettantistico e giovanile, soprattutto riguardo alla difficoltà che un calciatore incontra nel procedere allo svincolo (qui un approfondimento a seguito del primo Consiglio Federale 2016).
Come è noto agli operatori del settore, lo svincolo per eccellenza, ovvero lo “svincolo per accordo” previsto dall’art. 108 NOIF FIGC, inquadra una tipologia di rescissione consensuale del contratto stipulato tra una società (anzi associazione sportiva dilettantistica) ed un calciatore non professionista o giovane dilettante, il cui tenore della norma esclude senza tema di smentita i cd. “giovani di serie”.
Da un punto di vista pratico, tale accordo di svincolo si concreta nella sottoscrizione da parte del calciatore (o dei genitori nel caso in cui egli sia minorenne) e del legale rappresentante della società di una richiesta congiunta di svincolo da depositare presso i competenti Comitati o Divisioni, entro e non oltre 20 giorni dalla stipulazione, a pena di nullità – come sancito dal comma I della citata norma – e comunque non oltre il 30 giugno.
Tale procedura, se effettuata correttamente, consente al calciatore di essere inserito d’ufficio all’interno delle liste di svincolo nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale e dunque di risultare svincolato all’apertura del mercato estivo.
Se queste sono le uniche indicazioni in merito che vengono fornite dalla normativa in materia, nella “giurisprudenza calcistica” quotidiana può accadere che il calciatore non professionista o il giovane dilettante (ovvero il genitore in caso di minore d’età) ed il legale rappresentante dell’associazione sportiva dilettantistica sottoscrivano il famigerato accordo di svincolo ad inizio dell’anno sportivo, omettendo appositamente di inserire la data, con l’intesa che l’accordo verrà datato in un secondo momento e depositato solo al termine della stagione sportiva e comunque entro e non oltre il 30 giugno, nel pieno rispetto dell’art. 108 NOIF FIGC.
Detto questo, in tale sede non è mia intenzione rimarcare o evidenziare problematiche che l’applicazione di tale norma ha ingenerato negli anni, né tantomeno compiere voli pindarici intorno al tema del vincolo nel calcio dilettantistico. La mia intenzione, piuttosto, è portare alla luce circostanze quanto mai diffuse nel calcio dilettantistico di oggi, tali da costringere spesso i calciatori dilettanti ad interrompere la propria attività sportiva poiché “prigionieri” delle stesse associazioni che li hanno visti crescere e maturare come uomini prim’ancora che come atleti.
Cosa accade con sempre maggior frequenza nella realtà del calcio dilettantistico?
Il calciatore non professionista o giovane dilettante, personalmente o tramite i genitori nel caso in cui sia minore d’età, tesserato fino al 25° anno di età, si rivolge all’associazione sportiva per chiedere ed ottenere la sottoscrizione dell’accordo ex art. 108 NOIF FIGC.
A specifica domanda, puntuale ed accorata giunge la risposta.
In cambio della sottoscrizione dell’accordo di svincolo, l’associazione sportiva non esita spesso a richiedere una somma di denaro (a volte pure esagerata) quale controprestazione o “buonuscita”.
Questa prassi, illegale, è nota a tutti gli operatori del settore, ivi compresi in modo particolare coloro che ricoprono cariche di rilievo all’interno del sistema calcio.
Ciononostante nessun accorgimento è stato adottato, né – mi pare – vi sia in previsione di prendere provvedimenti o decisioni in merito. A mio sindacabile giudizio, i tempi sono maturi per affrontare di petto il problema, tenendo in seria considerazione da un parte le esigenze dei calciatori dilettanti (spesso minori) e dall’altra nel contempo la necessaria tutela dei vivai, e ciò attraverso la complessiva e sistematica revisione del sistema dei premi e degli indennizzi previsti in caso di trasferimento di atleti giovani non professionisti.
Sino a che un intervento di tal fatta non si verificherà, i calciatori dilettanti minori di età, entrati in odore di sottoscrizione del vincolo sino a 25 anni di età, faranno bene a rivolgersi a professionisti con esperienza nel settore al fine di ricercare, per ogni singola fattispecie, la soluzione migliore per la tutela della vita sportiva degli stessi calciatori onde evitare di trovarsi costretti a sborsare a distanza di anni somme importanti di denaro per poter continuare a giocare a calcio.
Avv. Nicola Schellino”
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