Reclamo della società A.C. Montieri avverso la decisione del G.S.T. Squalifica del calciatore De Maria Andrea per 10 gare. (C.U. 60 del 07/05/2015). Con atto motivato e firmato dal Presidente, la società A.C.Montieri ha presentato reclamo avverso la sanzione comminata al calciatore De Maria Andrea, squalificato per 10 giornate, con comunicazione avvenuta sul C.U. 60 del 7/5/2015. Il reclamo deve dichiararsi inammissibile per le seguenti ragioni: a)- inviato oltre i termini art. 36 comma 2 C.G.S. La sanzione comminata al calciatore De Maria Andrea è stata resa nota con pubblicazione sul C.U. 60 del 7/5/2015, pertanto la stessa poteva essere impugnata entro il 14/5/2015. Il reclamo della società è stato inviato a mezzo fax il giorno 15/5/2015, quindi con un giorno di ritardo.
P.Q.M. La Corte di Appello Sportiva Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa