Dossier Gs: ecco perché i Camilli DEVONO passare la mano

di Yuri Galgani e Luca Ginanneschi

Il Grosseto attende di sapere se giocherà in Lega Pro Divisione Unica e tale certezza la otterrà solo dopo che i nuovi proprietari avranno versato la fideiussione a garanzia dell’iscrizione effettuata il 30 giugno scorso dalla famiglia Camilli. Noi, però, abbiamo provato a leggere l’intera vicenda con occhi diversi e per farlo ci siamo dovuti spogliare di qualsiasi idea precostituita. Orbene, aldilà delle dichiarazioni di facciata, che parlano del nuovo amore dei Camilli nei confronti della Viterbese e del desiderio di chiudere definitivamente col Grosseto, ci sono fatti che, vedrete, possono aver costretto la proprietà a prendere delle decisioni forzate. Infatti, a chi scrive pare davvero impossibile che le numerose e ripetute dichiarazioni d’amore e di attaccamento dell’intera famiglia Camilli verso il proprio “gioiello” siano svanite d’incanto. In particolare, proprio Piero Camilli, è sì un imprenditore, ma è anche uno che si affeziona davvero alle cose e alle persone, pertanto rimane difficile pensare che lo stesso non voglia più bene al suo amato Grifone. Dunque, perché voler lasciare la piazza grossetana per sviluppare il progetto gialloblù? Solo motivi di maggiore vicinanza a Grotte di Castro? Maggiori “promesse” ricevute dal Comune di Viterbo rispetto a quello di Grosseto? Semplice fine di un lunghissimo ciclo? Tutto può essere, ma noi pensiamo che ci siano anche e soprattutto delle spiegazioni molto più semplici e logiche, che proveremo ad evidenziarvi.

Ebbene, facciamo un piccolo passo indietro, alla stagione agonistica 2013-14, all’inizio della quale il Grosseto si è trovato ai nastri di partenza del campionato di Prima Divisione, mentre la Viterbese-Castrense in quello di Eccellenza laziale. In quel preciso momento, aiutati da una norma transitoria Noif (Norme organizzative interne federali), la famiglia Camilli, proprietaria dei predetti club, non ha avuto alcun problema, visto che c’erano tre categorie di differenza e, oltretutto, un sodalizio era tra i professionisti, mentre l’altro in un campionato dilettantistico regionale. Quest’anno, invece, complici la promozione in Serie D della Viterbese-Castrense e la cancellazione della Seconda Divisione di Lega Pro, Grosseto e gialloblù sono divisi da una sola categoria, fatto, questo, che ha obbligato e obbliga la famiglia Camilli ad operare determinate scelte. Infatti, l’inosservanza di tali obblighi perentori comporterebbe sia l’esclusione delle rispettive squadre dai vari campionati di appartenenza che la perdita dei contributi federali. Ovviamente, per non incorrere in tale situazione, la famiglia Camilli non può più avere una posizione di controllo in due o più club contemporaneamente, neppure attraverso soggetti fino al quarto grado di parentela. Oltretutto, dal momento in cui le squadre interessate vengono iscritte ai rispettivi campionati, i proprietari hanno l’obbligo di comunicare alla Figc, entro un mese, di trovarsi in una situazione contraria alle norme federali. La Figc, poi, risponde ai proprietari dando loro altri trenta giorni di tempo per uscire dalla posizione irregolare, al termine dei quali, se non è cambiato nulla, scattano le sanzioni previste. Quindi, come si può ben comprendere, la mossa del passaggio di proprietà in corso dai Camilli a nuovi soggetti, per quanto voluta, è stata sicuramente obbligata (o, se preferite, agevolata) dalle norme cui abbiamo fatto cenno e che vi riportiamo integralmente (per chi vorrà leggersele) più in basso.

Parte I Titolo II Le società articolo 16 bis Partecipazioni societarie

Art. 16 bis Partecipazioni societarie
1.Non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in società appartenenti alla sfera professionistica o al campionato organizzato dal Comitato Interregionale.
2.Ai fini di cui al comma 1, un soggetto ha una posizione di controllo di una società o associazione sportiva quando allo stesso, ai suoi parenti o affini entro il quarto grado sono riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero un’influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali.
3.L’inosservanza del divieto di cui al comma 1 costituisce illecito e comporta su deferimento della Procura Federale, l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. L’avvio del procedimento disciplinare comporta la sospensione dei contributi federali, da revocarsi in caso di pronuncia definitiva, favorevole alle società.
Permanendo l’inosservanza del divieto di cui al comma 1 alla scadenza del termine, annualmente fissato, per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato, le società oggetto di controllo non sono ammesse al Campionato di competenza e decadono dai contributi federali.
4. Non si dà luogo alle sanzioni di cui al comma 3, qualora il controllo derivi da successione mortis causa a titolo universale o particolare, o da altri fatti non riconducibili alla volontà dei soggetti interessati. Qualora sopravvengano, per i suddetti motivi, situazioni tali da determinare in capo al medesimo soggetto situazioni di controllo diretto o indiretto in società della medesima categoria, i soggetti interessati dovranno darne immediata comunicazione alla FIGC e porvi termine entro i 30 giorni successivi.
Disposizioni transitorie:
A. I soggetti che, all’entrata in vigore della presente norma, si trovino in una situazione di cui al comma 2, hanno l’obbligo di darne immediata comunicazione alla FIGC e di adottare gli strumenti necessari ad assicurare il rispetto del disposto di cui al comma 1, entro i seguenti termini perentori:
– 30 giugno 2007 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con una categoria di differenza;
– 30 giugno 2009 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con due categorie di differenza;
– 30 giugno 2011 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con tre categorie di differenza;
– 30 giugno 2013 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con quattro categorie di differenza.
B. Nell’ipotesi di sopravvenuta compresenza nello stesso campionato di due o più società oggetto della comunicazione di cui alla lett. A), la FIGC assegna ai soggetti interessati un termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale dovrà darsi luogo alla cessazione della situazione di controllo. L’inosservanza delle presenti disposizioni transitorie comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 16 bis, comma 3.

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