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Calcio

Prima Divisione, il giudice sportivo ferma Onescu. Chiude tre curve, pena sospesa

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DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell’A.I.A.Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 4 Novembre 2013 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARA FROSINONE – BENEVENTO – Il Giudice Sportivo,

letti gli atti ufficiali osserva

che sostenitori della società Frosinone più volte durante la gara intonavano cori inneggianti alla discriminazione territoriale verso la città di Benevento;

che tali cori venivano chiaramente percepiti dal commissario di campo;

che pertanto risulta accertata la responsabilità della società con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 nn.1 e 3 del C.G.S. e applicazione della sospensione di cui all’art. 16 n. 2 bis del C.G.S..

Tutto ciò premesso, delibera

di infliggere alla società Frosinone la sanzione della chiusura del settore dello stadio distinti denominato “curva nord” per una gara effettiva;

di sospendere l’esecuzione della sanzione ai sensi dell’art. 16 n.2 bis del C.G.S.

GARA FROSINONE – BENEVENTO

Il Giudice Sportivo,

letti gli atti ufficiali osserva

che sostenitori in campo avverso della società Benevento più volte durante la gara intonavano cori inneggianti alla discriminazione territoriale verso la città di Frosinone;

che tali cori venivano chiaramente percepiti dal commissario di campo;

che pertanto risulta accertata la responsabilità della società con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 nn.1 e 3 del C.G.S. e applicazione della sospensione di cui all’art. 16 n. 2 bis del C.G.S..

Tutto ciò premesso, delibera

di infliggere alla società Benevento la sanzione della chiusura del settore dello stadio “Ciro Vigorito” denominato “curva sud”, riservato ai tifosi ultras, per una gara effettiva,

di sospendere l’esecuzione della sanzione ai sensi dell’art. 16 n.2 bis del C.G.S.

GARA NOCERINA – GUBBIO

Il Giudice Sportivo,

letti gli atti ufficiali osserva

che alla fine del 1° tempo di gara e due volte durante il 2° tempo sostenitori della società Nocerina intonavano cori inneggianti alla discriminazione territoriale verso la città di Salerno;

che tali cori venivano percepiti in maniera univoca dal commissario di campo e dal collaboratore della Procura Federale;

che pertanto risulta accertata la responsabilità della società con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 nn.1 e 3 del C.G.S. e applicazione della sospensione di cui all’art. 16 n. 2 bis del C.G.S..

Tutto ciò premesso, delibera

di infliggere alla società Nocerina la sanzione della chiusura del settore dello stadio denominato “curva ovest” per una gara effettiva,

di sospendere l’esecuzione della sanzione ai sensi dell’art. 16 n.2 bis del C.G.S.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA’ AMMENDA

€ 3.000,00 PISA 1909 S.S.AR.L.

perchè propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni uno dei quali veniva lanciato nel recinto di gioco, senza conseguenze; gli stessi più volte durante la gara intonavano cori offensivi verso le forze dell’ordine, l’istituzione calcistica e l’allenatore della squadra avversaria.

€ 2.500,00 PERUGIA CALCIO S.R.L.

per indebita presenza nell’intervallo della gara in zona spogliatoi di persona non identifica ta ma riconducibile alla società; lo stesso accedeva negli spogliatoi al termine della gara e rivolgeva agli addetti federali frasi irriguardose.

€ 2.000,00 SALERNITANA 1919 S.R.L.

perchè propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni e facevano

esplodere due petardi senza conseguenze; gli stessi durante la gara disturbavano con raggi laser i calciatori della squadra avversaria e lanciavano sul terreno di gioco alcune bottiglie d’acqua semipiene,

senza colpire.

€ 1.500,00 BENEVENTO CALCIO S.P.A.

perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano e facevano esplodere nel proprio settore due

petardi, senza conseguenze; gli stessi durante la gara intonavano reiterati cori offensivi verso l’arbitro.

€ 1.500,00 NOCERINA S.R.L.

perchè propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni e facevano

esplodere nel recinto di gioco tre petardi senza conseguenze.

€ 1.000,00 FROSINONE CALCIO S.R.L.

perchè propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo, senza

conseguenze; gli stessi durante la gara intonavano cori offensivi verso l’arbitro.

€ 250,00 LECCE SPA

perchè propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore due fumogeni

DIRIGENTE

AMMONIZIONE

ORTOLI ARMANDO (CATANZARO CALCIO 2011 SRL)

per aver protestato verso l’arbitro durante la gara (espulso).

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIORDANO BRUNO (ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.)

per atteggiamento irriguardoso verso l’arbitro al termine della gara.

DE FELICE SEVERO (PAGANESE CALCIO 1926 SRL)

per atteggiamento irriguardoso verso l’arbitro durante la gara (espulso, allenatore in seconda).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

D ERRICO ANDREA (BARLETTA CALCIO S.R.L.)

per atto di violenza verso un avversario senza aver alcuna possibilità di giocare il pallone.

BOLLINO MAURO (PISA 1909 S.S.AR.L.)

per comportamento offensivo verso l’arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ANACLERIO MICHELE (BENEVENTO CALCIO S.P.A.)

per aver giocato il pallone con le mani impedendo ad un avversario la segnatura di una rete.

BENASSI MAIKOL (CARRARESE CALCIO S.R.L.)

per avere commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo.

KAMANA OGOLONG SEMBIDIAS (NOCERINA S.R.L.)

per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ROSANIA DANIELE (ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.)

entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

ONESCU DANIEL (GROSSETO F.C. S.R.L.)

entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

MOLINARI MORRIS (SALERNITANA 1919 S.R.L.)

entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (IV INFR)

CAMILLERI VINCENZO(BARLETTA CALCIO S.R.L.)

SABBIONE ALESSIO (NOCERINA S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

VELARDI FRANCESCO MIRKO (PAGANESE CALCIO 1926 SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

TRIPOLI PIETRO (ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.)

SIGNORINI ANDREA (BENEVENTO CALCIO S.P.A.)

CAPONI ANDREA (CITTA DI PONTEDERA S.R.L.)

GONNELLI LORENZO (CITTA DI PONTEDERA S.R.L.)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SINI SIMONE (PERUGIA CALCIO S.R.L.)

KOSNIC JEVREM (PISA 1909 S.S.AR.L.)

 AMMONIZIONE (IIINFR)

DI BELLA FABRIZIO (BARLETTA CALCIO S.R.L.)

LEGRAS GUILLAUME (BARLETTA CALCIO S.R.L.)

ROMEO FABIO (BARLETTA CALCIO S.R.L.)

BARTOLOMEI PAOLO(CITTA DI PONTEDERA S.R.L.)

GEMIGNANI DANIEL(ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.)

FRARA ALESSANDRO(FROSINONE CALCIO S.R.L.)

DICUONZO STEFANO (GROSSETO F.C. S.R.L.)

MONTALTO ADRIANO (GROSSETO F.C. S.R.L.)

BACCOLO PIETRO (GUBBIO 1910 S.R.L.)

FALCONIERI VITO (GUBBIO 1910 S.R.L.)

TORREGROSSA ERNESTO (LUMEZZANE S.P.A.)

FICARROTTA LUCA (NOCERINA S.R.L.)

KAMANA OGOLONG SEM BIDIAS (NOCERINA S.R.L.)

DELI FRANCESCO (PAGANESE CALCIO 1926 SRL)

GIAMPA DOMENICO (PAGANESE CALCIO 1926 SRL)

NOVOTHNY SOMA ZSOMBOR (PAGANESE CALCIO 1926 SRL)

AYRES FABIO (PERUGIA CALCIO S.R.L.)

BOLLINO MAURO (PISA 1909 S.S.AR.L.)

FAVASULI FRANCESCO (PISA 1909 S.S.AR.L.)

PIVA SIMONE (SALERNITANA 1919 S.R.L.)

AMMONIZIONE (I INFR)

GANDELLI MATTEO (ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.)

SCOGNAMILLO STEFANO (ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.)

CANE MARCO (BARLETTA CALCIO S.R.L.)

LIVERANI LUCA (BARLETTA CALCIO S.R.L.)

GORI PIERGRAZIANO (BENEVENTO CALCIO S.P.A.)

CASINI RICCARDO (CATANZARO CALCIO 2011 SRL)

RUSSOTTO ANDREA (CATANZARO CALCIO 2011 SRL)

GALLI IACOPO(CITTA DI PONTEDERA S.R.L.)

PEZZI ENRICO (CITTA DI PONTEDERA S.R.L.)

TRAORE MOHAMED LAMINE (GUBBIO 1910 S.R.L.)

CRIALESE CARLO (NOCERINA S.R.L.)

LEPORE FRANCO (NOCERINA S.R.L.)

MARTINOVIC DINO (PAGANESE CALCIO 1926 SRL)

DAFFARA MANUEL (PERUGIA CALCIO S.R.L.)

Giornalista pubblicista, per Gs si è occupato principalmente di settore giovanile e ha seguito, come collaboratore, anche la Lega Pro. Ha collaborato, per il calcio, con la testata Dubidoo.it, primo giornale on line per ragazzi ed inoltre ha collaborato con le testate on-line Vivigrossetosport.it, Tuttob.it, PianetaB.com. Ha altresì collaborato col sito ufficiale (usgrosseto1912.it) dell'Us Grosseto ai tempi di Camilli.

Copyright © 2021 GrossetoSport Testata giornalistica iscritta al tribunale di Grosseto 8/2011 Direttore responsabile: Fabio Lombardi

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