SOCIETA’
AMMENDA € 300,00
VIS PESARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 35° minuto del primo tempo, un bicchiere
di plastica contenente liquido sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S.,
misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che
non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi
attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 100,00
RAVENNA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 10° minuto del primo tempo, un bicchiere
di plastica contenente liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S.,
misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che la
società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate
conseguenze dannose e le misure previste e poste in essere in esecuzione dei
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BEATI NICOLA (ATALANTA U23)
per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna arbitrale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva ripetutamente
dall’area tecnica per contestarne l’operato.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta
in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione
in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GEMITI GIUSEPPE (REGGIANA)
per avere, al 1° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del
IV Ufficiale in quanto:
A) dopo essersi avvicinato a quest’ultimo, proferiva nei suoi confronti parole irrispettose per
contestarne l’operato;
B) avvicinatosi ulteriormente a circa due metri, reiterava la propria condotta gesticolando e
sbracciando con fare minaccioso.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta
in essere, in particolare la sua gestualità e l’irriguardoso avvicinamento al IV Ufficiale, ritenuta
la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.
(r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
VOLPE GENNARO (LATINA)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale, in quanto, dopo essere stato richiamato più volte, protestava
platealmente sbracciando e, rivolgendosi al IV Ufficiale, proferiva espressioni irrispettose nei
loro confronti per contestarne l’operato.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta
la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.
(r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
INDIANI PAOLO (GROSSETO)
per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva in quanto, usciva
dall’area tecnica di circa 5-6 metri e gesticolava urlando in maniera plateale nei confronti di un
calciatore della propria squadra.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura
della sanzione in applicazione dell’art.39 C.G.S.
SALVALAGGIO LUCA (LATINA)
per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale, in quanto, si alzava dalla panchina e, rivolgendosi al IV Ufficiale,
proferiva espressioni irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta
la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.
(r. IV Ufficiale).
NUTI FRANCESCO (PESCARA)
per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per contestarne l’operato.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura
della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
VICEDOMINI CARLO (GUIDONIA MONTECELIO)
per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto protestava platealmente proferendo una frase
irriguardosa nei loro confronti per contestarne l’operato.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura
della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria
irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
TRINCA DAVIDE (OSTIAMARE)
per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e
antisportivo nei confronti di tesserati avversari, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva
e usciva dall’area tecnica, urlando e proferendo frasi offensive nei loro confronti.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta
in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.
Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. IV Ufficiale,
panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DI SERIO GIUSEPPE (SPEZIA)
per avere, al 6° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva
con una manata sul mento, rendendo necessario l’intervento dello staff medico, a seguito del
quale il calciatore proseguiva regolarmente la gara.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura
della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S., considerato, da una parte, la natura e le
modalità del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e,
dall’altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario ostative alla
ripresa del gioco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BRUGARELLO MATTIA (JUVENTUS NEXT GEN)
per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura
della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MARENCO FILIPPO (LATINA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
DAMIANI MATTIA (GROSSETO)





