Grosseto – L’Aurora Pitigliano aveva presentato ricorso per la posizione del giocatore Federico Visconti.
Questa la motivazione nel dispositivo.
GARA del 12.09.2026 CASTELL’AZZARA – AURORA PITIGLIANO
Con reclamo del 13.09.2026 ritualmente notificato via pec al GST presso CRT Toscana, alla Delegazione Provinciale di Grosseto, ed alla società Castellazzara, la USD AURORA PITIGLIANO, con riferimento alla gara tra asd Castellazzara – Aurora Pitigliano valevole per la Coppa Provinciale di terza categoria, afferma che nella distinta di gara della usd Castellazzara è stato inserito il giocatore n.19 Visconti Federico (matr. 5118617) che risultava squalificato come da tabulato del CU 24 crt del 09.10.2025, prendendo parte alla gara entrando nella ripresa.
Per l’effetto la reclamante Aurora Pitigliano chiede che venga inflitta la sanzione della perdita della gara. Orbene, da un controllo effettuato da Codesto GST è emerso che dal CU n. 24 CRT del 09.10.2025 non è presente il Sig. Visconti Federico come calciatore sanzionato per una o piu’ giornate, bensì risulta in capo allo stesso la “prima ammonizione con diffida”.
Giova ribadire che ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 comma 1 del Codice di Giustizia sportiva “Tutti provvedimenti si ritengono conosciuti dalla data della loro pubblicazione”; pertanto nel comunicato ufficiale sopramenzionato non risulta alcun provvedimento di squalifica in capo al sig. Visconti Federico.
p.q.m
Il Gst rigetta il reclamo proposto dalla USD Aurora Pitigliano e si dispone l’incameramento della relativa tassi di reclamo.





