AMMENDA € 1.000,00
LIVORNO
A) per avere i suoi sostenitori (il 70% circa dei 1231 presenti), posizionati nel
Settore Curva Nord, intonato, al 20° minuto del secondo tempo, un coro
oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per tre volte;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, esposto, dal
18° al 20° minuto del secondo tempo, due striscioni (entrambi di 6 metri per 1,5
metri) non autorizzati;
C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere, durante la gara, fatto esplodere, nel proprio Settore, un
petardo, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuta la continuazione, misura della
sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S. (r.
proc. fed.).
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, quattro petardi e due
fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S.,
ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25,
comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PIERSANTI MATTIA (VIS PESARO)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e antisportiva
nei confronti dei sostenitori avversari in quanto, alzatosi dalla panchina, percorreva l’intera
pista di atletica, raggiungeva la parte opposta del terreno di gioco, dove era posizionata la
tifoseria avversaria, e rivolgeva alla stessa gesti diretti a provocarne una reazione
successivamente ripercorreva il medesimo tragitto e sostava dietro la porta.
Valutate le modalità complessive della condotta, misura e irrogazione della sanzione in
applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S. (calciatore di riserva, r. Arbitrale, r. IV
Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BORGHINI DIEGO (GUIDONIA MONTECELIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
DONATI GIULIO (RAVENNA)
ZINI ALESSIO (SAMBENEDETTESE)





