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Giudice sportivo Serie C, ammenda di 500 euro allo Spezia

AMMENDA € 500,00
SPEZIA
A) per fatti antisportivi, commessi da suoi tesserati, consistiti nell’aver danneggiato
una gamba del tavolo presente nello spogliatoio loro riservato;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver danneggiato una delle luci deputate all’illuminazione della scala
di discesa del Settore loro riservato.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S.,
misura della sanzione in cumulo materiale [€ 200 per condotta sub A) e € 300 per
la condotta sub B)] e in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., considerato che
la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica –
obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 300,00
SAMBENEDETTESE
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, tre bottigliette
d’acqua nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S.,
ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25,
comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che
la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
RAVENNA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, cinque bicchieri di plastica
semipieni di liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S.,
misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S.,
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 3 NOVEMBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
FIGLIOMENI GIUSEPPE (CAMPOBASSO)
per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei
confronti dell’Arbitro, e antisportiva nei confronti di un tesserato avversario in quanto:
A) mentre un calciatore avversario si trovava a terra, si alzava dalla panchina aggiuntiva,
entrava sul terreno di gioco per circa un metro e, urlando e gesticolando in maniera aggressiva,
proferiva nei confronti di questi, frasi irrispettose;
B) mentre l’Arbitro gli si avvicinava, proferiva nei suoi confronti parole irrispettose con fare
aggressivo e, alla notifica del provvedimento di espulsione, faceva un ulteriore passo
all’interno del terreno di gioco, portandosi a circa un metro dall’Arbitro e proferendo nei suoi
confronti una frase irrispettosa per contestarne l’operato.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta
la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 36, comma 2, lett. a), e 39
C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina
aggiuntiva).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (I INFR)
D’ANDREA FILIPPO (OSTIAMARE)
per avere, al 28° minuto del primo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, dopo aver subito un fallo e mentre si trovava
a terra, lo colpiva con un calcio di media intensità all’altezza del basso addome. Tale condotta
rendeva necessario l’intervento dello staff medico, a seguito del quale il calciatore proseguiva
regolarmente la gara.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura
della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto
perpetrato (palesemente intenzionale e idoneo a provocare conseguenze lesive) e la
delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e, dall’altra, che non si sono
verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario ostative alla ripresa del gioco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DA POZZO LORENZO (RAVENNA)
44/136
per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria
sproporzionata.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura
della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate
conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
SALINES EMMANUELE (CAMPOBASSO)

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