AMMENDA € 300,00
GROSSETO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver danneggiato diciotto seggiolini posti nel Settore loro
riservato.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S.,
misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la
società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc., r. c.c., documentazione
fotografica – obbligo risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 200,00
RAVENNA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, ventidue bicchieri di plastica
semipieni di liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S.,
misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S.,
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
SAMBENEDETTESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato cinque seggiolini posti nel
Settore loro riservato.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S.,
misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la
società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica –
obbligo risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 15 DICEMBRE 2026
REALE GIACOMO (CAMPOBASSO)
per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente irriguardosa che
si è concretizzata in un contatto fisico e ingiuriosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto:
A) si alzava dalla panchina e spintonandolo proferiva parole irriguardose nei suoi confronti per
contestarne l’operato;
B) nella predetta circostanza proferiva altresì un’espressione blasfema.
Valutate la gravità della condotta posta in essere e le modalità complessive della condotta ai
sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., considerata la sanzione determinata nella misura minima
di quattro mesi quando si verifica un contatto fisico nei confronti degli ufficiali di gara, ritenuta
la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 36, comma
2, lett. b), 37 e 39 C.G.S. e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022.
(r. IV Ufficiale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 29 SETTEMBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
LONGO GIANLUCA (SPEZIA)
per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto, in occasione di una revisione FVS, si alzava dalla panchina aggiuntiva
usciva dall’area tecnica e protestava nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta
in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione
in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto
componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE
MANGIA DEVIS (CAMPOBASSO)
per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente irriguardosa che
si è concretizzata in un contatto fisico e ingiuriosa nei confronti del IV Ufficiale e per aver
pronunciato ripetute espressioni blasfeme, in quanto:
A) al fine di fargli interrompere il gioco per un giocatore rimasto a terra, si alzava dalla panchina
correndogli incontro, lo prendeva per un braccio strattonandolo ripetutamente e proferendo nei
suoi confronti parole irriguardose per contestarne l’operato e pronunciando ripetute
espressioni blasfeme;
B) per aver reiterato il predetto comportamento in quanto, dopo l’interruzione del gioco, alla
richiesta di sedersi in panchina, proferiva ulteriori parole irrispettose nei suoi confronti e
un’ulteriore espressione blasfema;
C) alla notifica del provvedimento di espulsione gli si avvicinava con atteggiamento aggressivo
puntandogli un dito contro e proferendo parole minacciose nei suoi confronti.
Valutate la gravità della condotta posta in essere e le modalità complessive della condotta ai
sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., considerata la sanzione determinata nella misura minima
di otto giornate quando si verifica un contatto fisico nei confronti degli ufficiali di gara, ritenuta
la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 36, comma
1, lett. b), 37 e 39 C.G.S. e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022.
(r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MAESTA STEFANO (OSTIAMARE)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva ripetutamente dall’area
tecnica per contestarne l’operato.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta
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in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione
in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
DIANA AIMO (PERUGIA)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale in quanto usciva dall’area tecnica proferendo parole irrispettose nei
loro confronti per contestarne l’operato; successivamente, benché invitato alla calma dal IV
Ufficiale, reiterava la predetta condotta rivolgendo ulteriori frasi irrispettose nei confronti della
Quaterna Arbitrale.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta
la continuazione misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.
ALLENATORI NON ESPULSI
MANDORLINI ANDREA (RAVENNA)
per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tifosi
avversari in quanto, mentre transitava sotto il Settore Ospiti della Curva Sud, rivolgeva loro un
gesto offensivo e provocatorio, provocando così una veemente reazione degli stessi.
Valutate le modalità complessive della condotta, misura e irrogazione della sanzione in
applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S (r. proc. fed.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
LIPANI IACOPO (LATINA)
A) per aver, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di giocare il pallone, entrava
con velocità elevata in scivolata con i tacchetti esposti colpendolo all’altezza del ginocchio,
senza provocargli conseguenze;
B) per avere, dopo il provvedimento di espulsione, tenuto una condotta non corretta in quanto,
rientrato negli spogliatoi, danneggiava il pannello inferiore della porta degli spogliatoi.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta
la continuazione e considerato, con riferimento alla condotta sub A) da una parte, che non si
sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della
condotta posta in essere colpendo l’avversario con i tacchetti esposti, misura della sanzione
in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c. c., documentazione
fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
KABASHI ELVIS (PERUGIA)
per avere, al 49° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria
sproporzionata.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura
della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate
conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
PAPINI FEDERICO (CAMPOBASSO)
MAGNAGHI SIMONE (SAMBENEDETTESE)
GIOVANNINI ROMEO GIACOMO (VIS PESARO)





