AMMENDA € 900,00
LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, all’81° minuto della gara, un petardo nel recinto di
gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S.,
misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che
non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, tre petardi nel recinto di
gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S.,
ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25,
comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e
considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 100,00
REGGIANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, sei bicchieri di plastica
semipieni di liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S.,
misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S.,
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 22 SETTEMBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
MANDORLINI DAVIDE (RAVENNA)
per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava
platealmente rivolgendo loro un gesto offensivo per contestarne l’operato.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta
in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione
in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto
componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 15 SETTEMBRE 2026
PUTRIGNANO MATTEO (LIVORNO)
per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto abbandonava l’area tecnica e protestava platealmente nei suoi confronti,
sbracciando per contestarne l’operato.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta
la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2 lett. a) C.G.S
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BOSCAGLIA ROCCO (SAMBENEDETTESE)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale, in quanto protestava platealmente proferendo parole irrispettose nei
loro confronti, al fine di contestarne l’operato.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura
della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
TONUCCI DENIS (VIS PESARO)
per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, con il pallone distante lo colpiva con il gomito sullo zigomo,
allargando il braccio, senza provocargli conseguenze.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura
della sanzione in applicazione dell’art. 38 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto
perpetrato (palesemente intenzionale e idoneo a provocare conseguenze lesive) e, dall’altra,
che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario ostative alla ripresa del gioco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PALOMBA LUIGI (FORLÌ)
per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria
sproporzionata.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura
della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate
conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario.
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Testata iscritta al tribunale di Grosseto. Numero di Registrazione 8/2011













