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Calcio

Promozione, la saggia decisione del giudice sportivo in Montelupo-Saline

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GARA: U.S.C. MONTELUPO/A.S.D. SALINE DEL 4 FEBBRAIO 2024 (sospesa al 2º del s.t. sul risultato di 0-0).
Il Giudice Sportivo, premesso che dal referto arbitrale ed allegata nota integrativa relativa alla gara in epigrafe è emerso che la partita
è stata sospesa al 2º del s.t. per un grave infortunio al giocatore dell’U.S.C. Montelupo, Bianchini Mattia, il quale a seguito di uno
scontro di gioco prendeva un colpo alla faccia, crollando pesantemente a terra in stato di incoscienza. Nello sconforto generale ilcalciatore non reagiva ai soccorsi prestati dai massaggiatori e dagli stessi calciatori che intervenivano per aiutare a ripristinare la pervietà delle vie aeree superiori. Si rendeva quindi necessario per i soccorsi del caso, l’intervento dell’ambulanza e di auto medica che giungevano presso l’impianto sportivo dopo circa 15′. In tale attesa, il giocatore stentava a riprendersi, gettando nella disperazione
più assoluta i componenti di entrambe le squadre.
I sanitari sopraggiunti si prodigavano nei tentativi di rianimazione per ulteriori 10′ per poi provvedere all’urgente accompagnamento
del calciatore ancora in stato di incoscienza presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero più vicino, per sospetto trauma cranico.
A seguito dell’infortunio, quando ancora il risultato era sullo 0-0, i capitani di entrambe le società, scossi per l’accaduto ed
estremamente preoccupati per le sorti del giocatore, manifestavano all’arbitro la volontà di non proseguire la partita per cui lo stesso
ne richiedeva una dichiarazione scritta. A tale richiesta il capitano della società ospite, titubante, adduceva problemi di responsabilità
e si opponeva a rilasciare quanto richiestogli. Trascorrevano quindi oltre 50′ dal momento in cui l’infortunato aveva lasciato il campo e
di fronte all’invito del D.G. a riprendere il gioco solo la squadra ospite si presentava in tenuta di gioco per cui lo stesso decretava la
fine della gara.
Tutto ciò premesso, osserva questo Giudice come sia evidente che si è trattato di un evento straordinario ed imponderabile relativo
alla salute di un giovane ragazzo, colpito da un infortunio che non rientra nella normalità delle conseguenze lesive che possono,
purtroppo, verificarsi nel corso di una partita di calcio (distorsioni, fratture, infortuni muscolari, ecc.); nel caso specifico si tratta di un
colpo alla testa le cui conseguenze lesive hanno sicuramente scosso e turbato i giocatori in campo, che vedono un loro compagno
accasciarsi a terra privo di sensi e poi accompagnato in ospedale con l’intervento dell’ambulanza. E’ giusto inoltre tener conto oltre del
clima di tensione e preoccupazione, anche del lungo tempo in cui la gara è rimasta sospesa (oltre 70 minuti) nonché del fatto che
doveva ancora giocarsi quasi tutto il secondo tempo. Detto ciò, pare ovvio, che se la gara fosse proseguita sicuramente non sarebbe
stata affrontata con serenità e soprattutto sarebbe mancato quel senso di passione, divertimento e svago che devono sempre
contraddistinguere un gioco, come quello del calcio, e per di più a livello dilettantistico. Il non proseguire la gara, anche alla luce di
recenti episodi piuttosto drammatici, appare ragionevolmente in perfetta coerenza con quei valori di rispetto della salute e della vita
umana che sono alla base dei valori portanti di qualsiasi disciplina sportiva, e che certa mente non possono soccombere rispetto ad
una partita di calcio.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo, considerata la straordinarietà dell’evento, dispone l’effettuazione della restante parte della gara sopra indicata in
data da destinarsi, a partire dal minuto della sospensione e secondo le prescrizioni che saranno determinate dalla Segreteria del
Comitato Regionale in applicazione dell’art. 33 comma 4 del Regolamento della L.N.D.. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dal
D.G. fino al momento della sospensione della gara in questione.

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