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Calcio

Giudice sportivo, per il caso A.Pitigliano-Argentario: sconfitta a tavolino ed un punto di penalizzazione per i gialloblù

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Aurora Pitigliano Vignagrande

Decisioni del giudice sportivo gara del 6/ 1/2024 A
US AURORA PITIGLIANO – ARGENTARIO
Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali dai quali rileva che: – la gara non è stata disputata in quanto la Società U.S.D. AURORA PITIGLIANO non ha ottemperato, nonostante le reiterate richieste del Direttore di Gara, a tracciare le linee del terreno di gioco che a causa della pioggia risultavano non visibili; -vista la regola n. 1 del Regolamento del Gioco del Calcio che al punto 2 recita: Il terreno di gioco deve essere rettangolare e segnato con linee continue che non devono costituire alcun pericolo…omissis -viste le Disposizioni di carattere generale sui campi di gioco che recita:

1) I campi di gioco per essere  omologati devono essere conformi a quanto stabilito dalle Regole del Gioco e Decisioni ed ai requisiti indicati dalle norme sull ordinamento interno delle Leghe e del SGS e della DCF e, per i campionati della LNPA, della LNPBe della Lega Pro, ai Criteri Infrastrutturali , previsti dal Sistema Licenze Nazionali approvato annualmente dal Consiglio Federale della FIGC.
In ogni caso, le linee del terreno di gioco devono essere tracciate con gesso o altro materiale idoneo, che ne garantisca la visibilità e non costituisca in alcun caso pericolo …omissis -Visto che a norma delle Decisioni Ufficiali FIGC poste in calce alla regola n. 5 del Regolamento del Gioco del Calcio l’arbitro deve astenersi dall iniziare o far proseguire la gara quando si verifichinofatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli dellaincolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio; P.Q.M.

-visto l art. 53 punti 1-2-7 delle N.O.I.F.; -infligge alla Società U.S.D. AURORA PITIGLIANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, UN punto di penalizzazione in classifica nonché l ammenda di Euro 25,00 (venticinque/00) quale prima rinuncia; al sig. Elmi Giorgio, accompagnatore ufficiale della squadra, inibizione fino al 09/02/2024 per comportamento antisportivo.

Copyright © 2021 GrossetoSport Testata giornalistica iscritta al tribunale di Grosseto 8/2011 Direttore responsabile: Fabio Lombardi

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