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Calcio

Requisiti e come richiedere i fondi per le associazioni sportive e le indennità per i collaboratori sportivi

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Grosseto – Sostegno per la associazioni sportive dilettantistiche e nuove indeinnità per i lavoratori sportivi. Vi elenchiamo qui di seguito i requisiti richiesti per accedere ai fondi istituiti dal Governo Conte.

SOSTEGNO ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE –
Art. 3 È istituito uno specifico fondo, con una dotazione di € 50 milioni per il 2020, al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi a seguito dell’emergenza COVID-19. Tale fondo è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle predette associazioni / società che hanno cessato / ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei Provvedimenti di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse sono stabiliti dal Dipartimento per lo Sport

NUOVA INDENNITÀ LAVORATORI SPORTIVI –
Art. 17 È estesa al mese di novembre 2020 l’indennità già riconosciuta a favore dei lavoratori sportivi per i mesi di marzo / aprile / maggio / giugno dagli artt. 96, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, 98, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” e 12, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”. L’indennità, che per tale mensilità aumenta da € 600 a € 800:
a) spetta ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, che hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività;
b) non concorre alla formazione del reddito; c) non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro / reddito di cittadinanza / reddito di emergenza e delle indennità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, DL n. 18/2020; d) è erogata da Sport e Salute spa previa: – apposita domanda da presentare entro il 30.11.2020, nel limite dei fondi stanziati. Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo / aprile / maggio / giugno, per i quali permangono i requisiti, l’indennità pari a € 800 è erogata anche per il mese di novembre 2020 senza necessità di presetntare un’ulteriore domanda. Ai fini dell’erogazione automatica dell’indennità prevista per i soggetti già beneficiari per i mesi di marzo / aprile e maggio di cui all’art. 12, comma 3, DL n. 104/2020, il comma 5 dell’art. 17 precisa che si considerano cessati a causa dell’emergenza COVD-19 anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 31.5.2020 e non rinnovati; – autocertificazione attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro.

Giornalista pubblicista dal 2010, è uno degli editori/fondatori della testata giornalistica on-line Grossetosport, all'interno della quale ricopre il ruolo di direttore responsabile. E' altresì il responsabile dei campionati di Promozione e Seconda Categoria, nonché un esperto di calciomercato.

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