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Calcio

Giudice Sportivo: respinto il ricorso del Nuovo Casotto e prolungata fino a giugno la squalifica per Paolo Tinturini

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CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI 47 stagione sportiva 2016/2017 Gara Nuova Grosseto Barbanella / Nuovo Casotto 2015 del 18/12/2016.Campionato Giovanissimi Provinciali. In C.U. n.25 del 21/12/2016 DPGR.
Reclama la società Nuovo Casotto 2015 avverso: -l‟inibizione fino al 20/01/2017 del dirigente sig. Pelosi Emanuele il quale “In quanto Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra permetteva ai propri giocatori di abbandonare il terreno di gioco prima della fine della gara in contrasto con le Norme Federali” e contro -la squalifica fino al 21/03/2017 dell‟allenatore sig. Tinturini Paolo il quale “Allontanato per proteste offensive nei confronti del D.G. alla notifica del provvedimento disciplinare minacciando il D.G. si allontanava lentamente; di poi al 22‟ del secondo tempo entrava non autorizzato sul terreno di giuoco facendo rinunciare al proseguimento della gara i propri giocatori
La reclamante sostiene che l‟arbitro, a partire dagli adempimenti preliminari alla gara. ha tenuto un comportamento minaccioso e prevenuto nei confronti della propria squadra. Rileva come tutte dichiarazioni dell’arbitro contenute nel rapporto di gara siano false chiedendo di “ridurre o annullare le sanzioni di inibizione mantenendo le altre o, in alternativa, inibire solo uno dei due da portare ad esempio”. In via istruttoria chiede l‟audizione dei soggetti inibiti presenti alla gara e l‟audizione in contradditorio del D.G. anche con l‟audizione di testimoni non necessariamente tesserati che il Collegio vorrà convocare.
L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma sostanzialmente quanto già indicato in prime cure. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali e il reclamo, passa in decisione. Il Collegio, in via preliminare, rileva che il gravame per il sig. Pelosi Emanuele deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del disposto di cui all‟art. 45 comma 3 lettera b del Codice di Giustizia Sportiva il quale dispone che non sono impugnabili in alcuna sede le inibizioni per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese.
Allo scopo si evidenzia che l’inibizione al sig. Pelosi Emanuele è stata comminata dal G.S. con il C.U. n.25 del 21/12/2016 DPGR con temine della stessa al 20/01/2017: da un semplice conto matematico si può rilevare che il periodo di inibizione non può essere impugnato in virtù della norma citata. Sempre in via preliminare il Collegio rileva che le istanze istruttorie devono essere dichiarate altrettanto inammissibili in quanto l‟audizione di soggetti inibiti può avvenire soltanto nel caso in cui gli stessi siano anche in proprio sottoscrittori del reclamo, tuttavia nel caso di specie tale condizione non appare posta in essere. La stessa sanzione d‟inammissibilità deve essere comminata alle istanze che richiedono un contraddittorio con l‟arbitro e l‟audizione di testimoni. L‟arbitro si esprime mediante il rapporto e l‟eventuale supplemento e l‟Organo giudicante provvede alla sua convocazione soltanto nel caso in cui nei documenti indicati vi sono termini o frasi da interpretare più approfonditamente e questo è un potere istruttorio che soltanto il Giudicante possiede, mentre è precluso alle parti reclamanti. Nel caso di specie i documenti arbitrali, dopo la ricezione del supplemento al primo rapporto, a parere del Collegio non necessitano di alcuna ulteriore specificazione o chiarimento e sono sufficienti a formare la prova privilegiata prevista dal C.G.S. In tema di prova testimoniale, si rileva come la stessa, nella fattispecie che ci occupa, non è ammissibile normativamente ed anche se, per assurdo, lo fosse, l‟istanza così come formulata, sarebbe da considerare non accoglibile per carenza dei presupposti: non sono infatti indicate le circostanze né i soggetti da escutere limitandosi la reclamante a una generica istanza. Passando alla sanzione inflitta al sig. Tinturini Paolo, il Collegio ritiene che il comportamento dell‟allenatore deve essere considerato altamente anti sportivo e diseducativo se messo in relazione all‟età dei calciatori da lui allenati. I giovani atleti vedono nel loro allenatore, più che nei dirigenti, un sicuro punto di riferimento e questo anche in virtù della maggiore frequentazione settimanale, oltre che in occasione delle gare e della confidenza personale che gli stessi maturano nel tempo con tale soggetto. I fatti contestati al sig. Tinturini Paolo vanno contro qualsiasi logica sportiva in quanto i giovani devono essere educati alla vittoria così come alla sconfitta perché questo fa parte dello sport in generale ed eventuali sviste arbitrali mai possono giustificare l‟abbandono di una gara. Le decisioni arbitrali devono essere accettate tanto dai dirigenti, compresi gli allenatori, che dagli atleti e questo rientra nelle regole del gioco non essendo possibile intervenire sulle decisioni tecniche dei citati. Per quanto attiene il comportamento personale dell‟arbitro saranno gli Organi deputati a valutare un eventuale non conformità ai principi generali e specifici del ruolo ricoperto. Da quanto esposto il Collegio ritiene che la sanzione inflitta dal G.S. al sig. Tinturini Paolo non sia sufficientemente afflittiva per cui dovrà essere rimodulata così come in motivazione.
Il Collegio reputa infine di dovere trasmettere gli atti alla Procura Federale affinchè questa verifichi l‟esistenza o meno della violazione di norme diverse ed ulteriori rispetto a quelle enunciate nel presente atto e ciò in virtù del contenuto del reclamo presentato dalla società Nuovo Casotto 2015. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale: -dichiara inammissibile il reclamo proposto per il sig. Pelosi Emanuele; -cassa la decisione del G.S. per quanto concerne la squalifica del sig. Tinturini Paolo e per l’effetto lo squalifica fino al 21/06/2017; -dispone l’invio degli atti alla Procura Federale affinchè valuti le affermazioni contenute nel corpo del reclamo; -dispone l’addebito della tassa di gravame nei confronti della Società reclamante.
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