Vertenze di ex-tesserati biancorossi: la Cae condanna l’Fc Grosseto al pagamento

Grosseto. Questa settimana sembra destinata a lasciare il segno in casa biancorossa. Infatti, dopo il tentativo di pignoramento di Mirri, nonché il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo e l’atto di precetto per far pagare i canoni scaduti ottenuti dal Comune di Grosseto relativamente allo Zecchini e al Palazzoli, oggi è giunta un’altra brutta notizia. Poco fa, con il Comunicato Ufficiale n. 146/2016, la Lega Nazionale Dilettanti ha reso note le decisioni prese dalla Commissione Accordi Economici relativamente alle vertenze presentate da molti tesserati verso i rispettivi club di appartenenza. Ebbene, come si può leggere nel dispositivo, l’Fc Grosseto è risultato soccombente ed è stato condannato a pagare quanto dovuto ai seguenti ex-tesserati: Gaetano Ungaro, Carlo Baylon, Vittorio Palumbo, Roberto Palumbo e Nikola Olivieri. Si tratta di un importo complessivo di € 46.608,29 (più le spese processuali). Adesso l’Fc Grosseto dovrà pagare entro 30 giorni quanto dovuto o sarà passibile di penalizzazioni e di ammende pecuniarie. Inoltre, a breve conosceremo anche gli esiti delle vertenze presentate da diversi altri ex-tesserati biancorossi.

COMUNICATO UFFICIALE N. 146/2016

….

11) RICORSO DEL CALClATORE Gaetano UNGARO/F.C.GROSSETO SSD A.r.l.
Con reclamo datato 23.08.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché a FC GROSSETO SSD A.r.l. il sig. Gaetano UNGARO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di € 9.373,13 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016. Si costituiva la società contro interessata chiedendo in via preliminare la sospensione del procedimento in pendenza degli accertamenti della Procura Federale a seguito dell’esposto presentato in data 15.09.2016 e contestando la pretesa del reclamante assumendo di essere eventualmente debitrice di importo inferiore rispetto a quello richiesto dal calciatore. Osserva la Commissione come l’eccezione sollevata dalla società attenga ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull’obbligazione di corrispondere il residuo di cui all’accordo economico. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti crf accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento,sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna F.C. GROSSETO SSD A.r.l. al pagamento in favore del sig. Gaetano UNGARO della somma di 9.373,13. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni trentadalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.l.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Carlo BAYLON/F.C. GROSSETO SSD A.r.l.
Con reclamo datato 07.09.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché a F.C. GROSSETO SSD A.r.l. il sig. Carlo BAYLON chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di € 8.450,29 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016. Si costituiva la società contro interessata chiedendo in via preliminare la sospensione del procedimento in pendenza degli accertamenti della Procura Federale a seguito dell’esposto presentato in data 15.09.2016 e contestando la pretesa del reclamante assumendo di essere eventualmente debitrice di importo inferiore rispetto a quello richiesto dal calciatore. Osserva la Commissione come l’eccezione sollevata dalla società attenga ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull’obbligazione di corrispondere il residuo di cui all’accordo economico. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti — crf accordo allegato — offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna F.C. GROSSETO SSD A.r.l. al pagamento in favore del sig. Carlo BAYLON della somma di € 8.450,29. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.l.F.

13) RlCORSO DEL CALCIATORE Vittorio PALUMBO/F.C. GROSSETO SSD A.r.l.
Con reclamo datato 16.06.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché a FC GROSSETO SSD A.r.l., il sig. Vittorio PALUMBO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di € 4.634,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016. Si costituiva la società contro interessata contestando la pretesa del reclamante. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti — crf accordo allegato — offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna FC GROSSETO SSD A.r.l. al pagamento in favore del sig. Vittorio PALUMBO della somma di € 4.634,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.l.F.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Roberto PALUMBO/F.C. GROSSETO SSD A.r.l.
Con reclamo datato 16.06.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché a F.C. GROSSETO SSD A r.l., il sig. Roberto PALUMBO chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di € 13.972,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016. Si costituiva la società contro interessata contestando la pretesa del reclamante. Si costituiva la società contro interessata chiedendo in via preliminare la sospensione del procedimento in pendenza degli accertamenti della Procura Federale a seguito degli esposti presentati dalle parti e contestando la pretesa del reclamante assumendo di essere eventualmente debitrice di importo inferiore rispetto a quello richiesto dal calciatore. Osserva la Commissione come l’eccezione sollevata dalla società attenga ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull’obbligazione di corrispondere il residuo di cui all’accordo economico. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti — crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento,sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna FC GROSSETO SSD A.r.l. al pagamento in favore del sig. Roberto PALUMBO della somma di € 13.972,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15) RlCORSO DEL CALCIATORE Nikola OLIVIERI/F.C. GROSSETO SSD A.r.l.
Con reclamo datato 23.07.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché a F.C. GROSSETO SSD A.r.l. il sig. Nikola OLIVIERI chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.10.178,87 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016. Si costituiva la società contro interessata in data 9/10/2016 ma tardivamente rispetto a quanto previsto dall’art.25 bis del Regolamento L.N.D. (trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte del calciatore). La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti — crf accordo allegato — offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna F.C. GROSSETO SSD A.r.l. al pagamento in favore del sig. Nikola OLIVIERI della somma di € 10.178,87. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione clell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dalI’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Redazione

Share
Published by
Redazione

Recent Posts

Ufficiale: semifinale play-off Us Grosseto-Livorno alle ore 17,30. Non saranno validi gli abbonamenti

La società biancorossa rende noto che la gara Grosseto-Livorno, valida per la semifinale play-off del…

3 ore ago

Pallamano, Grosseto in finale con l’Olimpic si gioca la promozion

𝑪𝒉𝒊 𝒗𝒊𝒏𝒄𝒆 𝒊𝒍 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓 𝒅𝒆𝒓𝒃𝒚 𝒂𝒑𝒑𝒓𝒐𝒅𝒂 𝒊𝒏 𝑺𝒆𝒓𝒊𝒆 𝑨 𝑩𝒓𝒐𝒏𝒛𝒆

7 ore ago

Juniores provinciali: comunque vada una grande stagione per il Massa Valpiana

Grosseto - A novanta minuti dal termine del campionato juniores provinciali è ancora tutto in…

7 ore ago

Giovanissimi provinciali: numeri da record per l’Atletico Maremma dei campioni

Grosseto - Nel campionato giovanissimi provinciali, in questa stagione, l'Atletico Maremma ha abbattuto ogni tipo…

7 ore ago