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Calcio

Le decisioni del giudice sportivo: il Monterotondo perde a tavolino la gara con in Certaldo; lungo stop per un giocatore della Maglianese

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PROMOZIONE

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

14.- RECLAMO DELL’A.S.D. CALCIO CERTALDO AVVERSO REGOLARITA’ GARA CALCIO CERTALDO/MONTEROTONDO DEL 27.11.2019 (1-1).

Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 35 del 5.12.2019; Con ricorso del 27.11.2019, di seguito a rituale preannuncio, la societa’ Calcio Certaldo inoltra reclamo con il quale essa societa’ segnala che l’U.S.D. Monterotondo aveva schierato nella gara in epigrafe il calciatore Alessio Sammuri, nonostante che lo stesso risultasse squalificato.

Prima ancora di esaminare il merito dell’impugnazione, e’ opportuno ricostruire i termini della vicenda nella sua scansione temporale.

1) Il calciatore Alessio Sammuri, tesserato per il Monterotondo, veniva squalificato per una gara con Com. Uff. n. 30 del 14.11.2019.

2) Il 17.11.2019 si disputava la gara Calcio Certaldo-Monterotondo (senza la partecipazione del calciatore Sammuri), sospesa al 45′ minuto del primo tempo per ordinanza del Sindaco del Comune di Certaldo per chiusura impianti sportivi per allerta meteo.

3) Con Com. Uff. n. 32 del 21.11.2019 veniva disposta la prosecuzione della gara (”Girone C – 11′ giornata di andata”) per il giorno 27.11.2019.

4) Il 27.11.2019 si disputava la prosecuzione della gara Calcio Certaldo/Monterotondo, alla quale prendeva parte il calciatore AlessioSammuri.

Tutto cio’ premesso questo G.S.T. ritiene il reclamo fondato e deve conseguentemente essere accolto. La reclamante, difatti, ha fatto buongoverno della normativa regolamentare. E’ indubbio infatti che, per effetto del Com. Uff. n. 41/A del 30.01.2019 della F.I.G.C. e della conseguente applicazione dal 1′.7.2019 del nuovo testo dell’art. 30 del Regolamento della L.N.D., alla data del 27.11.2019 (disputa della prosecuzione della gara Calcio Certaldo/Monterotondo) il calciatore Alessio Sammuri ancora non aveva scontato la squalifica comminatagli il 14.11.2019. E’ altrettanto indubbio che il calciatore ha illegittimamente preso parte alla gara medesima, non potendo questa considerarsi ”gara” autonoma e diversa rispetto alla precedente ”gara” iniziata e sospesa il 17.11.2019. E’ agevole osservare, cosi’come peraltro espressamente rilevabile, che la gara Calcio Certaldo-Monterotondo valevole per la 11′ giornata del girone di andata del Campionato di Promozione, si e’ svolta in 2 frazioni, tra di loro autonome solo sul piano squisitamente temporale, ma con un unico rilievo sul piano degli effetti sportivi. Peraltro, che la gara (non si vede come altrimenti potrebbe definirsi) del 27.11.2019 abbia rappresentato una mera prosecuzione della stessa gara del 17.11.2019, risulta pienamente confermato da tutte, e non solo da una, delle singole disposizioni contenute nel Com. Uff. n. 41/A del 30.01.2019, laddove si prevede fra l’altro, in ordine alla prosecuzione delle gare interrotte: ”che i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione”. In altri termini, la gara in prosecuzione viene disputata applicando alle due squadre la condizione giuridico-sportiva in essere alla data della della gara sospesa: ed a quella data il calciatore Alessio Sammuri nonera stato legittimamente schierato, cosi’ come non doveva esserlo in occasione della prosecuzione. Per questi motivi il G.S.T., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla societa’ Calcio Certaldo di Certaldo (Firenze) ed infligge all’U.S.D. Monterotondo la sanzione sportiva della perdita della gara nonche’ l’ammenda di Euro 350,00 (Trecentocinquanta); al calciatore Sammuri Alessio UNA ulteriore giornata di squalifica; al Dirigente Accompagnatore Ufficiale sig. Tinucci Mirko l’inibizione sino all’8.01.2020. Dispone non addebitarsela tassa reclamo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 20/ 1/2020

DOMENICHELLI IVAN (S.ANDREA) Rivolgeva al D.G. a fine gara frase offensiva.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 12/ 1/2020

RIPALDI FRANCESCO (SAN DONATO ACLI)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SALERNO GIACOMO (GAMBASSI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BONSIGNORI DAVID (FORCOLI VALDERA)

PRATI NICOLA (SANT’ANDREA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

QUARTA VINCENZO (ATLETICO PIOMBINO)

MALQUORI MIRKO (CERTALDO)

DICKO MAKHMADANE ( URBINO TACCOLA)

LELLIS NICCOLO’ (MONTALCINO)

 

PRIMA CATEGORIA

 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PINZI ALESSANDRO (FONTE BELVERDE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BIGLIAZZI MARCO (SCARLINO CALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

ANICHINI LUCA (ALBINIA)

FORMICONI ALESSANDRO (AURORA PITIGLIANO)

GIORGI DAVIDE (MANCIANO)

MACCIANTI ALESSIO (SAN MINIATO)

MARRETTI FRANCESCO (SCARLINO CALCIO)

 

SECONDA CATEGORIA

 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 70,00 FORTE DI BIBBONA CALCIO  Per contegno provocatorio verso i calciatori avversari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 26/ 1/2020

MAZZEI MATTEO (MARCIANA MARINA)  Usciva dalla propria area tecnica per andare a provocare un dirigente avversario. Allontanato, offendeva il D.G..

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 20/ 1/2020

GIANNONI CARLO (PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.)  Entrava indebitamente in campo protestando vivacemente.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PEDONE NICOLA (CAMPAGNATICO)

BARTALUCCI PIERLUIGI (ETRUSCA VETULONIA)

BARDOCCI GIOVANNI (RIBOLLA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NANNINI JACOPO (POMARANCE)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

BINI GIANLUCA (MAGLIANESE)   Espulso per aver rivolto al D.G. frase irriguardosa, alla notifica lo minacciava ed offendeva. A fine gara impediva all’arbitro di rientrare negli spogliatoi rivolgendogli inoltre grave frase intimidatoria.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SGHERRI ALESSIO (MAGLIANESE)

ROSSI LEONARDO (PALAZZI MONTEVERDI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAGINI NICOLA (CASTELL’AZZARA)

GIAGNONI NICO (CINIGIANO)

GOTI YARI (MONTENERO)

ROCCONI ENZO (NUOVA GROSSETO BARBANELLA)

TANI SIMONE (RIOTORTO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

SCLANO MIRKO (CINIGIANO)

LUPI LORENZO (INVICTASAURO)

FASTELLI GABRIELE (MAGLIANESE)

CALCHETTI MARCO (MARSILIANA)

SHTJEFNI DOMENIKO (NEANIA CASTELDELPIANO)

COZZOLINO LUCIANO, SORINI STEFANO (NUOVA GROSSETO BARBANELLA)

STRAIANO SIMONE (PALAZZI MONTEVERDI)

BOVENZI ALESSIO (PUNTA ALA 2013)

MARRI EDOARDO (RIBOLLA)

GRANDI EDOARDO (RIOTORTO)

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