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Grosseto Calcio

Vertenze di ex-tesserati biancorossi: la Cae condanna l’Fc Grosseto al pagamento

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Grosseto. Questa settimana sembra destinata a lasciare il segno in casa biancorossa. Infatti, dopo il tentativo di pignoramento di Mirri, nonché il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo e l’atto di precetto per far pagare i canoni scaduti ottenuti dal Comune di Grosseto relativamente allo Zecchini e al Palazzoli, oggi è giunta un’altra brutta notizia. Poco fa, con il Comunicato Ufficiale n. 146/2016, la Lega Nazionale Dilettanti ha reso note le decisioni prese dalla Commissione Accordi Economici relativamente alle vertenze presentate da molti tesserati verso i rispettivi club di appartenenza. Ebbene, come si può leggere nel dispositivo, l’Fc Grosseto è risultato soccombente ed è stato condannato a pagare quanto dovuto ai seguenti ex-tesserati: Gaetano Ungaro, Carlo Baylon, Vittorio Palumbo, Roberto Palumbo e Nikola Olivieri. Si tratta di un importo complessivo di € 46.608,29 (più le spese processuali). Adesso l’Fc Grosseto dovrà pagare entro 30 giorni quanto dovuto o sarà passibile di penalizzazioni e di ammende pecuniarie. Inoltre, a breve conosceremo anche gli esiti delle vertenze presentate da diversi altri ex-tesserati biancorossi.

COMUNICATO UFFICIALE N. 146/2016

….

11) RICORSO DEL CALClATORE Gaetano UNGARO/F.C.GROSSETO SSD A.r.l.
Con reclamo datato 23.08.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché a FC GROSSETO SSD A.r.l. il sig. Gaetano UNGARO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di € 9.373,13 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016. Si costituiva la società contro interessata chiedendo in via preliminare la sospensione del procedimento in pendenza degli accertamenti della Procura Federale a seguito dell’esposto presentato in data 15.09.2016 e contestando la pretesa del reclamante assumendo di essere eventualmente debitrice di importo inferiore rispetto a quello richiesto dal calciatore. Osserva la Commissione come l’eccezione sollevata dalla società attenga ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull’obbligazione di corrispondere il residuo di cui all’accordo economico. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti crf accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento,sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna F.C. GROSSETO SSD A.r.l. al pagamento in favore del sig. Gaetano UNGARO della somma di 9.373,13. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni trentadalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.l.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Carlo BAYLON/F.C. GROSSETO SSD A.r.l.
Con reclamo datato 07.09.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché a F.C. GROSSETO SSD A.r.l. il sig. Carlo BAYLON chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di € 8.450,29 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016. Si costituiva la società contro interessata chiedendo in via preliminare la sospensione del procedimento in pendenza degli accertamenti della Procura Federale a seguito dell’esposto presentato in data 15.09.2016 e contestando la pretesa del reclamante assumendo di essere eventualmente debitrice di importo inferiore rispetto a quello richiesto dal calciatore. Osserva la Commissione come l’eccezione sollevata dalla società attenga ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull’obbligazione di corrispondere il residuo di cui all’accordo economico. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti — crf accordo allegato — offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna F.C. GROSSETO SSD A.r.l. al pagamento in favore del sig. Carlo BAYLON della somma di € 8.450,29. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.l.F.

13) RlCORSO DEL CALCIATORE Vittorio PALUMBO/F.C. GROSSETO SSD A.r.l.
Con reclamo datato 16.06.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché a FC GROSSETO SSD A.r.l., il sig. Vittorio PALUMBO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di € 4.634,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016. Si costituiva la società contro interessata contestando la pretesa del reclamante. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti — crf accordo allegato — offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna FC GROSSETO SSD A.r.l. al pagamento in favore del sig. Vittorio PALUMBO della somma di € 4.634,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.l.F.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Roberto PALUMBO/F.C. GROSSETO SSD A.r.l.
Con reclamo datato 16.06.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché a F.C. GROSSETO SSD A r.l., il sig. Roberto PALUMBO chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di € 13.972,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016. Si costituiva la società contro interessata contestando la pretesa del reclamante. Si costituiva la società contro interessata chiedendo in via preliminare la sospensione del procedimento in pendenza degli accertamenti della Procura Federale a seguito degli esposti presentati dalle parti e contestando la pretesa del reclamante assumendo di essere eventualmente debitrice di importo inferiore rispetto a quello richiesto dal calciatore. Osserva la Commissione come l’eccezione sollevata dalla società attenga ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull’obbligazione di corrispondere il residuo di cui all’accordo economico. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti — crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento,sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna FC GROSSETO SSD A.r.l. al pagamento in favore del sig. Roberto PALUMBO della somma di € 13.972,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15) RlCORSO DEL CALCIATORE Nikola OLIVIERI/F.C. GROSSETO SSD A.r.l.
Con reclamo datato 23.07.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché a F.C. GROSSETO SSD A.r.l. il sig. Nikola OLIVIERI chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.10.178,87 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016. Si costituiva la società contro interessata in data 9/10/2016 ma tardivamente rispetto a quanto previsto dall’art.25 bis del Regolamento L.N.D. (trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte del calciatore). La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti — crf accordo allegato — offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna F.C. GROSSETO SSD A.r.l. al pagamento in favore del sig. Nikola OLIVIERI della somma di € 10.178,87. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione clell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dalI’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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Mi sembra di aver letto che DeMartis e Lisai (ed altri 10 giocatori della Torres) avanzano ognuno una bella cifra dalla Torres per il campionato dello scorso e adesso sembrerebbero avanzare soldi dal Grosseto. Non entro nel merito della giustizia economica/sportiva poichè spetta agli organi competenti farlo e giudicare chi ha torto/ragione ed eventualmente perchè, però mi sono imbattuto in un C.U. della LND dove ho letto una lunga sfilza di giocatori di diverse squadre che avanzano soldi dalle società dove hanno giocato. La mia riflessione su questo argomento è che, vedendo l’impegno che ci mettono in campo questi ragazzi, nonostante sanno che nel 50% dei casi non vedranno riconosciuti i loro diritti o sforzi, credo siano solo da lodare e siano da condannare quei presidenti o presunti tali che non rispettano gli accordi.

Almeno si abbia il buon senso di una resa con onore, evitando ulteriori figuracce. Capita nella vita di sbagliare e riconoscerlo sarebbe gran cosa. Ricominceremo in qualche modo, come 50 anni fa dopo l’alluvione, con la forza e l’orgoglio del maremmano!!!

C’è poco da commentare… le carte parlano chiaro. Secondo me, i soldi son finiti da tempo (questo spiega chiaramente anche il mancato ripescaggio in Lega Pro) e la fine di tutto è sempre più vicina… I tifosi grossetani non meritano tutto questo!!!

Quello che non capisco è perchè non gettano la spugna…..la città non li segue, non solo per colpa loro, gli sponsor non ci sono, la classifica è penosa, hanno pendenze a destra e sinistra e sembra che ne stiano accumulando di nuove, non hanno la minima idea di come si gestisca una Società di calcio, non hanno settore giovanile, verranno sfrattati dallo stadio………..!mi viene da dire che era meglio il progetto più che dignitoso di Osti.Siamo messi male molto male.Domenica volevo andare a fare una girata a Viareggio ma ti fanno veramente passare la voglia.

Dopo questa ultima notizia ho l’impressione che cosi come è successo per il baseball anche il calcio sparirà da Grosseto. Se ci è rimasto un po’ di orgoglio maremmano spero si smetta di fare gli accattoni con Camilli . Mi è molto piaciuta la frase di sportivo che la ripeto ” meglio niente con onore “

Copyright © 2021 GrossetoSport Testata giornalistica iscritta al tribunale di Grosseto 8/2011 Direttore responsabile: Fabio Lombardi

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