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Terza Categoria

Procura federale: mazzata su Leone Regoli (14 giornate di squalifica) e Roccastrada (-10 punti)

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Il Tribunale Federale Territoriale della Toscana, infligge le seguenti sanzioni: Regoli Leone, squalifica per 14 (quattordici) giornate di gara; Fulceri Giacomo, inibizione per mesi 2 (due); Murzi Luciano, per mesi 8 (otto);
-Tronconi Fabrizio, inibizione per mesi 1 (uno); Società Polisportiva Roccastrada A.S.D., ammenda di € 800,00 (ottocento), nonché la penalizzazione di 10 punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2014/2015.

E’ quanto pubblicato oggi nel comunicato ufficiale della Figc Toscana in merito al caso del mancato tesseramento della scorsa stagione di Leone Regoli tra le fila della società roccastradina. Il caso fu sollevato lo scorso anno dalla Torbiera che, resasi conto del mancato tesseramento del giocatore, fece ricorso, lo vinse e partecipò ai playoff. In estate ha però avuto luogo anche il deferimento alla Procura Federale nei confronti del giocatore, dirigenti e società. Una mazzata incredibile che costringerà Regoli a saltare metà della stagione ed il Roccastrada a partire da -10 punti in classifica.

Questo il testo:

Deferimento della Procura Federale nei confronti dei Signori:
-Regoli Leone, Calciatore;
-Fulceri Giacomo, Presidente;
-Murzi Luciano, Dirigente;
-Tronconi Fabrizio, Dirigente,
tutti tesserati per la Società Polisportiva Roccastrada A.S.D., a ciascuno dei quali viene contestata, con diversa rilevanza, la violazione dell’art. 1, c.1, del C.G.S. il relazione all’art.10, c. 2, del medesimo corpo di norme.  Per effetto della condotta ascritta a detti tesserati viene, altresì, deferita, in applicazione dell’art. 4, c. 1 e 2, del C.G.S., la Società Polisportiva Roccastrada A.S.D.. In data 26 giugno u.s., la Procura Federale disponeva, con nota n. 7759/1660 p f 13-14, il deferimento indicato in epigrafe notificandolo ai soggetti interessati e trasmettendo gli atti a questa
Commissione.  In data 2 luglio del corrente anno l’Ufficio proponente, rilevando un’inesattezza formale nell’indicare
il nome della Società (Roccasarda invece di Roccastrada), nonostante i destinatari degli atti fossero stati raggiunti dalle singole notifiche, ha riproposto, ad ulteriore tutela dei tesserati, il deferimento (nota n. 2/1060 p f 13-14) riferito, ovviamente, agli stessi soggetti ed avente identici contenuti. Fissata l’udienza di discussione per la data odierna, previa rituale comunicazione alle parti  interessate, il Collegio constata che nessuno dei soggetti deferiti,
-Regoli Leone, Calciatore; -Fulceri Giacomo, Presidente, in proprio e quale legale rappresentante della Società;
-Murzi Luciano, Dirigente; -Tronconi Fabrizio, Dirigente, è presente nonostante siano stati ritualmente convocati.La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto, Avvocato Marco Stefanini.

Fatto.
Il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Grosseto, nell’esaminare la posizione del Calciatore Leone Regoli in occasione della gara, disputata in data 4 maggio 2014, (C.U. n. 50/2014 di detta Delegazione) rilevava che il calciatore risultava svincolato fin dal giorno 1 luglio 2013 e quindi privo – a quel momento – del requisito del tesseramento per una società affiliata, come richiesto dalla normativa federale al fine dello svolgimento dell’attività agonistica nell’ambito della F.I.G.C.. Detta circostanza determinava il Giudice ad inviare gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

L’Ufficio, dall’esame degli atti delle gare del Campionato di 3^ categoria della Delegazione Provinciale di Grosseto, ha rilevato che il Calciatore Regoli ha preso parte, nel periodo compreso tra il 3 ottobre 2013 ed il 27 aprile 2014 a 18 gare del Campionato senza avervi titolo perché privo di qualsiasi tesseramento. Contestava a tal fine al Calciatore la irregolare partecipazione a dette gare ed ai Dirigenti ad esse preposte la sottoscrizione delle relative liste, attestando in tal modo che il Regoli avesse titolo a parteciparvi.
Ha quindi, inoltre, addebitato a ciascuno dei Dirigenti accompagnatori, succedutisi nel Campionato,
le seguenti violazioni:
-al Dirigente Fulceri, di aver sottoscritto tre distinte di gara;
-al Dirigente Murzi, la sottoscrizione di dodici distinte;
-al Dirigente Tronconi, una sola sottoscrizione.
L’Ufficio chiama ancora in causa la Società per effetto di quanto disposto dall’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.
A conclusione di tale iter, ha disposto il deferimento indicato in premessa.
Dibattimento
In apertura di dibattimento l’Avvocato Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale, chiede la conferma dell’atto di incolpazione interamente fondato su prova documentale. L’esame della posizione “storica” di tesseramento del Calciatore è assolutamente chiara: in data 1.7.2013 egli è stato svincolato dalla Società Roccastrada per la quale era tesserato con decorrenza 15.09.2013. Dopo tale data non ha richiesto alcun tesseramento partecipando, comunque a ben 18 gare come risulta evidente dalle distinte delle gara del Campionato di categoria disputate dalla Società Roccastrada nel corso della stagione 2013/2014.
Chiede che, confermato il proposto deferimento, vengano irrogate le seguenti sanzioni:
– Regoli Leone, Calciatore, la squalifica per 10 (dieci) gare;
– Fulceri Giacomo, Presidente, inibizione per mesi 2 (due);
– Murzi Luciano, Dirigente, inibizione per mesi 8 (otto);
– Tronconi Fabrizio, Dirigente, inibizione per mesi 1 (uno);
– alla Società Polisportiva Roccastrada A.S.D., ammenda pari a 1.300,00 (milletrecento) Euro e 10
(dieci) punti di penalizzazione da scontarsi nell’attuale stagione sportiva

Decisione.
Nessun atto a difesa è stato proposto per cui il Collegio decide. Accertato senza ombra di dubbio, perché risultante dagli atti del C.R.T., che il Calciatore era svincolato da qualsiasi tesseramento fin dal giorno 1 luglio 2013, non può non rilevarsi che egli fino a quella data era tesserato proprio per la Società Roccastrada della quale, vista la lunga militanza nelle sue fila, deve essere considerato “calciatore storico”. Il Calciatore infatti viene tesserato in data 25.09.2002 (stagione 2002/2003) per la Società Roccastrada ove rimane fino al 16.09.2005, data nella quale viene ceduto al Grosseto F.C. s.r.l.. In data 1.01.2005 viene di nuovo tesserato per la Società Roccastrada ove rimane fino al 30.09.2006, allorché viene tesserato per la Società Nuova Grosseto Barbanella. Con decorrenza 14.11.2007 ritorna ad essere tesserato per la Società Roccastrada per la quale rimane tesserato fino alla data di svincolo ovvero il 1.07.2013. Per potere quindi partecipare alle gare della stagione calcistica 2013/2014 egli avrebbe dovuto conseguire un nuovo tesseramento, circostanza non verificatasi come è evidente dall’indagine espletata dalla Procura Federale la quale ha documentalmente (liste di gara acquisite) accertato che il Calciatore nel corso della stagione 2013/2014 ha preso parte a ben 18 gare di campionato in assenza di qualsivoglia tesseramento.
La violazione è avvenuta quindi non già per errore – che peraltro non costituirebbe agli effetti disciplinari attenuante alcuna – ma per scelta deliberata come dimostra il fatto che lo svincolo è stato posto in essere in applicazione dell’art. 108 delle N.O.I.F., ovvero attraverso un accordo consensuale tra Calciatore e Società. Ciò indica che la Società era assolutamente a conoscenza del fatto che il Regoli nel momento in cui ne ha deciso il nuovo utilizzo non era tesserato. Agli effetti della determinazione della sanzione il Giudicante ritiene dover precisare che le gare alle
quali il Regoli ha partecipato in modo irregolare sono le 17 comprese tra il 6 ottobre 2013 (Campagnatico – Roccastrada) ed il giorno 27 aprile 2014 dovendo escludere dal novero di esse la gara Braccagni – Roccastrada per non avervi il Calciatore partecipato, e il giorno 4 maggio 2014 ( Roccastrada – Torbiera Città di Capalbio) per essere stata questa oggetto di specifico provvedimento disciplinare da parte del G.S.T. di Grosseto.
Il deferimento è pertanto fondato e da accogliere.
Pur non applicando un criterio strettamente aritmetico nel determinare l’entità delle sanzioni esse vengono quantificate in misura proporzionale alla gravità ed alla reiterazione delle violazioni
commesse.

il Tribunale Federale Territoriale della Toscana, infligge le seguenti sanzioni:
-Regoli Leone, squalifica per 14 (quattordici) giornate di gara;
-Fulceri Giacomo, inibizione per mesi 2 (due);
-Murzi Luciano, per mesi 8 (otto);
-Tronconi Fabrizio, inibizione per mesi 1 (uno);
-Società Polisportiva Roccastrada A.S.D., ammenda di € 800,00 (ottocento), nonché la
penalizzazione di 10 punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2014/2015.

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Ma ci meravigliamo ? e’ vero che la societa’ ha commesso l’ errore, ma e’ stata senz’ altro una dimenticanza, tenete presente che per tessererare un qualsiasi atleta ogni societa’ spende 1 euro per presentare il modello cartaceo del tesseramento alla federazione. Pensate che questa situazione sia stata fatta per risparmiare la “grossa” somma ???
Al palazzo dovrebbero pensare che per fare lo stipendio a tutti questi signori, qualsiasi societa’ di 3° versa qualcosa come 3100 euro a stagione, non contenti e sazzi, appena commetti un piccolissimo errore ti stangano con ulteriori multe ( basta che nella lista presentata all’ arbitro tu scriva il nome dell’ atleta con una lettera sbagliata multa di 30 euro ) .
A differenza di questi fenomeni, chi manda avanti queste piccole societa’ durante il giorno e’ costretto ad andare a lavorare e tutto quello che serve per mandare avanti la squadra del paese viene fatta ritagliandosi e sacrificandosi un po’ di tempo alla fine della giornata.
Questo dovrebbero capire QUESTI FENOMENI

Forza Leo!!!

Sanzione senza senso ..gia puniti anno scorso escludendoli dai play off.
Mi sembra troppo!!!

amici sportivi di roccastrada sinceramente non riesco a capire l’accaduto.ma per quale motivo l’avete svcincolato? ma come mai non l’avete di nuovo tesserato.è una cosa che definire kafkiana mi sembra puerile.presentarsi in un campionato di terza categoria in queste condizioni è deprimente per i giocatori e per l’ambiente considerato il fatto, che il calcio a roccastrada non vanta certamente una tradizione .

Stesso procedimento e pena che è stata data in prima istanza alla Castiglionese per la medesima infrazione

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