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Terza Categoria

Sticciano, respinti i ricorsi per le squalifiche di Bos e Bartalucci che resteranno fuori fino al 2018 e 2020

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Oggetto: reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Sticciano avverso le squalifiche inflitte dal G.S.T. ai calciatori Bos Andrea fino al 30/06/2018 e Bartalucci Dario fino al 1/03/2020 (C.U. n. 39 del 2/03/2016)

Il G.S.T. applicava ai due tesserati identificati in epigrafe le sanzioni oggi reclamate, con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara casalinga disputata in data 28 febbraio 2016 tra la reclamante e la società Casotto Pescatori, con le seguenti motivazioni: Bos Andrea “A fine gara, sul terreno di giuoco, offendeva il DG e mentre il DG stesso si stava voltando lo colpiva con un violento calcio all’altezza della caviglia procurandogli forte dolore che lo costringeva a zoppicare per raggiungere lo spogliatoio dove notava nella zona colpita lieve gonfiore. Il dolore persisteva fino a tarda serata; completo disinteresse della dirigenza locale”. Bartalucci Dario “A fine gara,sul terreno di giuoco, dopo che il DG aveva subito aggressione da parte di un giocatore suo compagno di squadra, si avvicinava al DG e lo afferrava con entrambe le braccia al collo stringendo la presa per 5 – 6 secondi tanto da provocare al D.G. momentaneo soffocamento e dolore al collo che si attenuavano dopo aver effettuato la doccia; completo disinteresse della dirigenza locale”. Ricorre la Società che, in un lungo e dettagliato reclamo eccepisce la violazione degli articoli 34 e 35 C.G.S. in quanto il G.S.T. si sarebbe appiattito sulla descrizione contenuta nel rapporto di gara senza effettuare alcun vaglio critico in ordine al contenuto dell’atto. Non sarebbe stato infatti valutato il clima convulso che avrebbe indotto il D.G. ad una inesatta ricostruzione dei fatti avvenuti in campo. Il giocatore Bos non avrebbe colpito violentemente il D.G. in ragione delle limitate conseguenze fisiche assolutamente incompatibili con un gesto realmente violento. Il calciatore Bartalucci non avrebbe poi potuto “soffocare” il D.G. poiché tale gesto risulterebbe, a parere della difesa, fisicamente impossibile tra due soggetti della stessa statura in grado di potersi muovere e reagire. In realtà il giocatore avrebbe semplicemente cercato di tutelare l’arbitro allontanandolo, da una situazione potenzialmente pericolosa, con un gesto che sarebbe stato da quest’ultimo equivocato. Inoltre il giocatore avrebbe comunque desistito dall’azione, non perché costretto da una reazione fisica del D.G. ma esclusivamente per la propria volontà di cessare l’azione, dimostrando così l’assenza della reale volontà di creare lesioni. La presenza di molte persone renderebbe poi inverosimile la ricostruzione arbitrale non essendo plausibile una plateale aggressione nell’indifferenza di tutta la società e del pubblico presente. In realtà alla notifica del rosso il Bos avrebbe solo involontariamente calpestato il piede del D.G. ed il Bartalucci sarebbe prontamente intervenuto, in difesa del D.G. accerchiato, cingendolo solo sulle spalle, senza toccare il collo o la gola. L’inesistenza di concrete lesioni ed il mancato intervento di chiunque a fronte della violenza ipotizzata nell’aggressione, avrebbero dovuto, a parere della difesa, indurre l’organo giudicante a comprendere che la ricostruzione fornita nel rapporto di gara difetterebbe sotto un profilo logico ed esporrebbe il D.G. a censure con riferimento al doveroso comportamento leale che gli viene imposto dalla normativa AIA nella compilazione degli atti di gara. Con riferimento alla decisione del G.S.T. risulterebbe persino macroscopicamente errata anche la motivazione che riporta che il “soffocamento” si sarebbe attenuato dopo la doccia. Ad avviso della difesa la forbice sanzionatoria nella quale il G.S.T. avrebbe dovuto circoscrivere le proprie sanzioni sarebbe dettata dal combinato disposto dell’art 19 comma 4 G.S.T. lett. a – che punisce con due giornate la condotta ingiuriosa o irriguardosa – e l’art. 19 comma 4 G.S.T. lett. D – che punisce la condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara con la sanzione base di otto giornate. La reclamante conclude pertanto chiedendo la riduzione di entrambe le sanzioni e proponendo per Bos una squalifica tra le 8 giornate ed i sei mesi e per Bartalucci una squalifica tra le 2 e le otto giornate. Il reclamo non può trovare accoglimento Dopo aver avuto lettura del supplemento redatto dal D.G, il difensore illustrava e confermava il contenuto dell’atto di impugnazione. Anche il D.G., nel supplemento inviato su tempestiva richiesta della Corte Sportiva d’Appello Territoriale, provvede a ripercorrere l’intero atto di impugnazione dettagliando e specificando ulteriormente quanto dedotto nel rapporto di gara e nel suo allegato che, rispondendo ad una censura contenuta nel reclamo, ben può essere stilato in un momento successivo alla gara. Nel supplemento il D.G. nega tutte le ipotesi difensive attestando la piena volontarietà nel gesto violento perpetrato dal Bos che colpiva con un calcio la caviglia specificando che il dolore si sarebbe solo attenuato in tarda serata. Puntualizza inoltre che il Bartalucci, ben lungi dal cercare di coadiuvarlo, lo avrebbe effettivamente “strozzato” per alcuni secondi cagionandogli la sensazione di soffocamento descritta nel rapporto. Smentite così le tesi difensive con riferimento alla dinamica dei fatti non possono condividersi le censure logiche con riferimento alla descrizione del rapporto di gara che non solo non appare macroscopicamente inverosimile ma al contrario, ad avviso del collegio, appare coerente ed attinente alla dinamica degli eventi. Né può trovare accoglimento la teoria difensiva che interpreta la desistenza del Bartalucci come inequivoca volontà di non voler cagionare lesioni posto che tale interpretazione deve essere riservata solo a coloro che effettivamente non hanno perpetrato condotte lesive nei confronti del D.G. e non a chi si fermi dopo averle effettivamente poste in essere. L’arbitro è assolutamente dettagliato nel descrivere i singoli gesti associati alla loro innegabile volontarietà e la sua credibilità deve essere necessariamente estesa ad entrambe le condotte incriminate, condotte idonee e dirette a ledere l’integrità fisica del D.G. che deve essere necessariamente tutelata. I principi di lealtà richiamati nel reclamo investono anche i singoli tesserati ed hanno, come contenuto minimo, il dovere di non porre in pericolo l’incolumità dell’arbitro attraverso due distinti obblighi: sotto un profilo commissivo il dovere (disatteso nel caso specifico dalla dirigenza) di intervenire a difesa del D.G. in caso di pericolo e sotto un profilo omissivo il dovere di astenersi da ledere o cercare di ledere lo stesso arbitro. La platealità delle aggressioni, avvenute anche grazie all’inerzia della dirigenza, i danni subiti e le potenziali conseguenze che ne sarebbero potute derivare, con riferimento alla dinamica egli eventi, giustificano l’adozione dei provvedimenti sanzionatori correttamente applicati dal Giudice di prime cure che in questa sede devono essere confermati.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.

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Scusate se mi intrometto, ma nel ricorso, se non ho letto male, non si parla di testimoni dell’altra squadra…non ci sono, non hanno visto o non hanno voluto parlare??? Perché scrivo questo.??? Perché se mi avessero squalificato per 6 anni per aver fatto quello che è stato scritto nel ricorso (preso l’arbitro alle spalle e non ‘strozzato’) io avrei denunciato l’arbitro in Procura per aver scritto il FALSO, con l’aggravante che é un pubblico ufficiale. Prima di perdere 6 anni anni di “vita”lotterei molto di più “… sempre però se quello che ha scritto l’arbitro non é ciò che é successo realmente, altrimenti..

Guardate il lato positivo, per due anni non vi può più squalificare….ma se andate a cercarlo potreste chiedergli spiegazioni…. e finalmente potrete farvi “capire” …..

Che vergona Aia/ forse non. Hanno mai visto arbitrare è vergognoso e offenzivo e pure bugiardo

Una domanda, ma l’arbitro è il ragazzo della foto? Lo chiedo perchè se così non fosse non gli fate una bella pubblicità

Andre ormai non puoi tornare indietro, però a quel punto potevi darglielo nelle costole almeno si lamentava con ragione!!!:)

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