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Terza Categoria

Aldobrandesca: respinto il reclamo per i 700 euro di ammenda

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CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
33 stagione sportiva 2013/2014 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca
Aldobrandesca Arcidosso, avverso l’ammenda di € 700,00 (C.U. n. 27 del 19/11/2014).
L’Associazione Sportiva Dilettantesca Aldobrandesca Arcidosso, con rituale e tempestivo gravame,
adiva questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei
confronti della stessa società, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo
disputato, in data 16/11/2014, contro la Società Orbetello Scalo.
Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “Per aver, proprio tifoso, acceso due fumogeni
all’ingresso delle squadre sul terreno di giuoco; per offese al D.G., da parte di circa 20 tifosi, reiterate
per tutta la durata della gara; per gravi minacce negli ultimi minuti della gara tali da costringere il
D.G. a chiedere al Dirigente accompagnatore affinché si attivasse per chiamare i Carabinieri che,
all’uscita dallo spogliatoio, scortavano il D.G. fino alla propria macchina mentre alcuni tifosi lo
offendevano. La sanzione tiene conto della fattiva collaborazione della Società”.
La Società non contesta i fatti dedotti in motivazione ma eccepisce di aver posto in essere almeno
tre dei cinque requisiti elencati dall’art. 13 co. 1 del codice di giustizia:
• in relazione al punto “a” la società avrebbe utilizzato, al cancello di ingresso, personale di
controllo per evitare l’introduzione di materiale e avrebbe provveduto inoltre, come da
regolamento, a richiedere l’ordine pubblico per l’evento sportivo;
• in relazione al punto “b” la società avrebbe fattivamente collaborato alle richieste di ausilio
del D.G., avvisando, ancor prima dell’arbitro, le forze dell’ordine del clima che si era venuto a
creare all’interno dello stadio e consentendone la presenza, prima della fine della gara,
all’ingresso degli spogliatoi;
• in relazione al punto “e” avrebbe inviato un proprio rappresentante presso i tifosi per
prevenire ulteriori accensioni di materiali pirotecnici ritirando i fumogeni; un unico tifoso
sarebbe riuscito nell’intento ma sarebbe stato immediatamente allontanato dallo stadio;
• in relazione al punto “e” la società, per quanto nelle sue possibilità, ha fatto ridurre il numero
dei tifosi facinorosi dagli iniziali 20 ai circa 5/6 presenti a fine gara all’uscita dello stadio.
I fumogeni sarebbero poi stati accesi nel momento in cui i giocatori procedevano verso il centro
campo, prima cioè dell’inizio della gara, non causando assolutamente problemi di visibilità o altro
pericolo.
Conclude pertanto chiedendo la riduzione dell’ammenda irrogata.

In merito alla contestazione di cui all’art. 12 C.D.S. comma 3 (“Le società rispondono per la
introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere…”) la
società reclamante non eccepisce nulla concentrando, correttamente, la propria difesa con
riferimento all’art. 13 C.D.S..
La medesima ritiene infatti operante il comma 2 della citata norma che così recita: “La responsabilità
della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell’articolo 12 è attenuata
se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1.”.
Occorre però sottolineare che la sola introduzione o utilizzazione di materiale pirotecnico all’interno
del campo sportivo viene punita ordinariamente, ai sensi dell’art. 12 comma 6 con la sanzione
minima dell’ammenda di Euro 500,00.

Inoltre tale violazione è stata solo una tra le tante contenute nella parte motiva del G.S.T. che ha
esplicitato il fatto di aver adeguatamente tenuto conto della fattiva opera della società per mitigare
l’ammenda che avrebbe ben potuto attestarsi su valori superiori.
Pur comprendendo, come scritto nel reclamo, che tale sanzione colpisca inevitabilmente “l’economia
di una modesta società di terza categoria impostata sul volontariato e l’autofinanziamento” l’organo
giudicante non può in alcun modo non tenere conto della normativa vigente e della responsabilità
oggettiva sancita dal C.G.S..
Purtroppo i tifosi non possono essere “scelti” dalle società (che avrebbero così modo di distinguere
tra la stragrande maggioranza di coloro che vivono la propria passione all’interno delle regole di
lealtà e correttezza sportiva e coloro che invece, incapaci di mantenere un minimo contegno civile,
fanno degenerare la competizione calcistica in comportamenti illeciti) e le Carte Federali che
onerano le stesse società di vigilare sul regolare svolgimento delle gare.
Pochi individui, specialmente se conosciuti all’interno di realtà sportive locali, dovrebbero essere, se
incapaci di autogestirsi, adeguatamente monitorati dalla dirigenza societaria anche eventualmente
provvedendo a segnalare preventivamente, alle competenti autorità sanitarie o giudiziarie,
comportamenti che potrebbero persino trovare astratta collocazione all’interno di specifiche
disposizioni del codice penale.
E’ evidente che un criterio di progressività (in presenza di una pluralità di condotte illecite) anche alla
luce di una corretta esigenza di parametrazione non consente rideterminazione della sanzione
irrogata.
E’ certamente arduo, in tale quadro, attribuire a quei pochi soggetti violenti la capacità di
comprendere che il loro operato, oltre che essere poco commendevole, ricade inevitabilmente sulla
società e su tutti quei soggetti (calciatori e dirigenti) che con fatica e dedizione fanno di tutto per
onorarla e renderla grande.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della relativa Inoltre tale violazione è stata solo una tra le tante contenute nella parte motiva del G.S.T. che ha
esplicitato il fatto di aver adeguatamente tenuto conto della fattiva opera della società per mitigare
l’ammenda che avrebbe ben potuto attestarsi su valori superiori.
Pur comprendendo, come scritto nel reclamo, che tale sanzione colpisca inevitabilmente “l’economia
di una modesta società di terza categoria impostata sul volontariato e l’autofinanziamento” l’organo
giudicante non può in alcun modo non tenere conto della normativa vigente e della responsabilità
oggettiva sancita dal C.G.S..
Purtroppo i tifosi non possono essere “scelti” dalle società (che avrebbero così modo di distinguere
tra la stragrande maggioranza di coloro che vivono la propria passione all’interno delle regole di
lealtà e correttezza sportiva e coloro che invece, incapaci di mantenere un minimo contegno civile,
fanno degenerare la competizione calcistica in comportamenti illeciti) e le Carte Federali che
onerano le stesse società di vigilare sul regolare svolgimento delle gare.
Pochi individui, specialmente se conosciuti all’interno di realtà sportive locali, dovrebbero essere, se
incapaci di autogestirsi, adeguatamente monitorati dalla dirigenza societaria anche eventualmente
provvedendo a segnalare preventivamente, alle competenti autorità sanitarie o giudiziarie,
comportamenti che potrebbero persino trovare astratta collocazione all’interno di specifiche
disposizioni del codice penale.
E’ evidente che un criterio di progressività (in presenza di una pluralità di condotte illecite) anche alla
luce di una corretta esigenza di parametrazione non consente rideterminazione della sanzione
irrogata.
E’ certamente arduo, in tale quadro, attribuire a quei pochi soggetti violenti la capacità di
comprendere che il loro operato, oltre che essere poco commendevole, ricade inevitabilmente sulla
società e su tutti quei soggetti (calciatori e dirigenti) che con fatica e dedizione fanno di tutto per
onorarla e renderla grande.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della relativa

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Battaglie battaglie. Ma davvero dobbiamo dare battaglia per accendere due fumogeni? Ma non scherziamo. Capita che uno prenda una giornata di squalifica per aver mandato in ospedale un avversario con un pugno e che una società becchi 700 euro di multa per un fumogeno. L’aggravante, cosa che inquieta, è che è sempre col solito arbitro, Signori, che l’Aldobrandesca paga sempre.

La battaglia che fa la neania insieme ad altre società andrebbe supportata in federazione e alle assemblee,cosa che poche società della provincia fanno,anche questo qualcosa vorrà dire,impossibile mandare via questi personaggi se speriamo tutti che alcune società in tutta la toscana riescano a farlo.serve più informazione e partecipazione da paarte di quelle società in accordo,e serve che le stesse società informino i propri tifosi/tesserati in quello che è il MOVIMENTO DILETTANTI 2.0. come facciamo noi da qualche mese a questa parte.anche se tante squadre(maremmane soprattutto) a causa di amicizie in federazione non daranno mai il loro appoggio alla nostra battaglia.

Per favore inizia ad organizzare una riunione ( senza presenza di figc) fra le squadre dilettanti della provincia ed intanto ci contiamo e mettiamo alle corde i lecca…i . Da cosa nasce cosa e chi sa se dalla prossima stagione riusciamo a fare qualcosa di buono. Aspettiamo notizie.

Avversario da sempre grazie. Grazie davvero. Sono il capoultras dell’Aldobrandesca. O ero, dal momento che ho “rassegnato le dimissioni”. Al di là delle offese che purtroppo si sentono ovunque, trovo semplicemente scandaloso voler mettere a tacere una persona”tifoseria” che nonostante i gravi pericoli che comportano fumogeni tamburi e striscioni, non sia mai andata oltre lo sfottó e l’offesa, per quanto deprecabile. Io non so se il nostro silenzio valga 700 euro, ma sono sicuro che giocare in uno stadio deserto o comunque muto sia alquanto triste e lo dico da ex giocatore. Ma evidentemente è quello che vuole là federazione.
Sono curioso di sapere cosa ne pensa al riguardo là redazione di questa testata giornalistica

Io un idea ce l’avrei. Leggete “ …LA SOLA INTRODUZIONE O UTILIZZAZIONE DI MATERIALE PIROTECNICO ALL’INTERNO DEL CAMPO SPORTIVO VIENE PUNITA ORDINARIAMENTE, AI SENSI DELL’ART. 12 COMMA 6 CON LA SANZIONE MINIMA DI 500,00 €”. E se domenica si organizzasse tutto all’esterno del campo? Mi spiego meglio, domenica TUTTI allo stadio, paghiamo il biglietto, anche per dare una mano alla società, prima dell’inizio della partita usciamo TUTTI fuori dal cancello. All’ingresso delle squadre accendiamo i fumogeni, sventoliamo le bandiere, rulliamo i tamburi e al fischio d’inizio si depongono le armi (nella sentenza si parla di tifosi violenti pur non facendo esplicito riferimento all’accaduto) e ci si posiziona sugli spalti incitando come non mai l’Aldobrandesca. Un modo diverso per dire che non cè violenza ma attaccamento e dedizione. Crederci SEMPRE, arrendersi MAI

Sono un giocatore di terza che negli ultimi anni mi sono sempre scontrato ( in tutti i sensi ) con l’Aldobrandesca. A prescindere da chi ha vinto o chi ha perso, devo riconoscere – e con me tutti quelli che hanno giocato ad Arcidosso – che una tifoseria come la loro è una soddisfazione per chi scende in campo anche come avversario. Gli insulti e le prese per i fondelli sono ovunque, ad Arcidosso ovviamente compreso, però entrare in campo in uno stadio di terza e vedere fumogeni, bandiere, tamburi e musica a tutto volume è una cosa che andrebbe incentivata anziché fermata.
Ho assistito alla finale di coppa dello scorso anno e vedere quello spettacolo ( casse, bandiere, tamburi, striscioni e fumogeni ) è stato bello per il calcio dilettantistico e non solo.
Vergogna FIGC, vergona agli arbitri e a chi li designa: siete la rovina di questo sport.

Non smettete di accendere i fumogeni!!!!! Spero che quando verrò a giocare in casa vostra ci sia un po’ di tifo

Che ad UN fumogeno in una tribuna sconfinata, praticamente disabitata e scoperta come quella di Arcidosso, e per giunta ALL’INGRESSO DELLE DUE SQUADRE IN CAMPO, l’ Arbitro sia riuscito ad attribuire un qualche significato diverso da quello che non fosse stato acceso che per fare tifo, festa e coreografia, al punto di arrivare a segnalarlo nel Referto, francamente a me mette una gran tristezza.
Questi 700 euro di multa comminati ad una Società di Terza Categoria(!!!!) che vive solo di volontariato e di passione non retribuita, ci convincono definitivamente che davvero, la domenica pomeriggio , hanno completamente ragione quelli che, disertando da tempo le partite dei Dilettanti e lasciando i nostri campi miseramente deserti, si sprofondano invece nel divano a guardarsi, del tutto comodamente e soprattutto al calduccio, Diretta gol su Sky Sport ….
Mi raccomando: continuiamo così e tra dieci o quindici anni i giovani non sapranno più nemmeno il significato della parola: Terza Categoria e, probabilmente, neanche della Seconda.
Ma soprattutto, continui così lei, Sig. Signori della Sezione di Grosseto, a cui vanno, necessariamente, tutte le congratulazioni del caso.

Caro Amiatensis la colpa non è del sig. Signori ma del sistema arbitri e figc lnd che riflettono pari pari la situazione nazionale politica. Fino a quando il popolo ( cioè le società) firmeranno le deleghe in bianco per le assemblee della figc e a dirigere il calcio dilettanti della Toscana ci saranno da 20 anni le solite persone le cose andranno di male in peggio. Dopo un anno di giovanissimi, allievi e juniores gli arbitri vengono catapultati in seconda categoria. Arroganti, ignoranti, bassi di statura ( cioè praticamente esclusi da qualsiasi carriera )con il solo scopo di prendere il rimborso trasferta e UDITE UDITE i crediti scolastici, perchè un giovane che intraprende la carriera di arbitro ne riceve un vantaggio a scuola. Ma se ad inizio stagione tutte le società o la maggior parte decidessero di non onorare la quota di iscrizione qualcosa cambierebbe. Ma non vi site resi conto che come i Comuni, per far cassa , mettono la macchinetta, la figc tutte le settimane stanga con multe tutte le società. Mi auguro che il presidente della Neania porti avanti la sua battaglia ma sarà molto difficile perchè di leccac..i ce ne sono tanti.

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