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Calcio

Giudice sportivo Dilettanti: respinto il ricorso del Venturina, i tre punti rimangono al Forcoli

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PROMOZIONE

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

29.- RECLAMO DELL’A.S.D. VENTURINA AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA VENTURINA/FORCOLI DEL 10.04.2022 (2-3).

Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 73 del 14.04.2022;

-la società A.S.D. Venturina, in data 12.04.2022, ha proposto reclamo, ex art. 67 C.G.S., avverso la regolarità ed esito della gara del Campionato di Promozione, Girone C, Venturina/Forcoli, per presunto errore tecnico del direttore di gara. L’A.S.D. Venturina, con il ricorso, ha richiesto, l’annullamento del risultato della gara Venturina/Forcoli del 10.04.2022 con conseguente ripetizione della gara stessa. L’A.S.D. Venturina sostiene che, nel caso in esame, vi sia stata un’errata applicazione e/o interpretazione da parte del direttore di gara della Regola n. 9 del Regolamento del Giuoco del Calcio, errata interpretazione/applicazione che ha influito sul regolare svolgimento della gara e sull’esito della stessa.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione. Questo Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte dalla parte reclamante, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento. Preliminarmente si rappresenta che ai sensi dell’art. 67del C.G.S. nel procedimento instaurato dinanzi il Giudice Sportivo non è prevista per la ricorrente la possibilità di richiedere ed ottenere documenti ufficiali quali copia del referto arbitrale, possibilità espressamente prevista solo per la fase di reclamo davanti la Corte Sportiva di Appello. Premesso ciò, la fattispecie oggetto del presente giudizio non rientra fra quelle alle quali sia applicabile l’art. 65, lett. b), C.G.S., che esclude testualmente ed espressamente la competenza del Giudice Sportivo per “fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento del Giuoco”. Infatti, la decisione di interrompere il gioco è un provvedimento di natura tecnica, devoluto alla discrezionalità del Direttore di Gara e, come tale, insindacabile da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, alla luce delle norme del vigente C.G.S.. Preme peraltro evidenziare come la norma in questione sia ben giustificata in quanto volta ad assicurare che la competizione sportiva, con le relative valutazioni e decisioni di natura tecnica/disciplinare adottate in campo dall’arbitro, devolute alla sua esclusiva discrezionalità tecnica, si esauriscano al suo termine. Ne consegue che le rilevazioni dell’arbitro non possono essere riviste se non nei particolari casi che l’ordinamento sportivo prevede. Diversamente opinando, le valutazioni discrezionali di carattere tecnico finirebbero sempre per avere un carattere provvisorio, superabile dalla prova contraria che la società od il giocatore possono offrire, con la diretta conseguenza di inficiare lo svolgimento delle attività sportive e la certezza dei loro risultati. Questo, senza dimenticare che alla classe arbitrale sono attribuite, dal sistema federale, funzioni di garanzia che se potessero essere messe in discussione dalle parti in causa, tali non sarebbero, in modo pieno, efficace, affidabile e certo. Rileva infine questo Giudice come il reclamo risulti fra l’altro fondato su una lettura interpretativa della Regola n. 9 non condivisibile, laddove si assume che la norma – nel prevedere alcuni casi in cui il pallone non è in gioco – individuerebbe uno specifico obbligo in capo all’arbitro, di cui si lamenta il mancato rispetto e la conseguente violazione regolamentare mentre invece, le diverse fattispecie elencate dalla Regola n. 9 rinviano ad una valutazione discrezionale del direttore di gara da assumere al verificarsi dei relativi episodi di gioco. Alla luce di quanto precede, il reclamo proposto dall’A.S.D. Venturina deve essere respinto. Per questi motivi il G.S.T. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Venturina di Venturina Terme (Livorno). Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA’

AMMENDA

Euro 180,00 COLLI MARITTIMI Per danneggiamento alle strutture e arredi societa’ ospitante.

Euro 170,00 G.URBINO TACCOLA Per contegno offensivo e minaccioso verso la terna.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MILANI ALESSANDRO (ATLETICO MAREMMA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE IORIO FRANCESCO (MAZZOLA VALDARBIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

PRESICCI SIMONE (ATLETICO MAREMMA)

LANIYONU FILIPPO DITI, LAZZERINI EDOARDO (URBINO TACCOLA)

BIAGIOTTI LEONARDO (SANT’ANDREA)

SPAGNOLI GIANLUCA (SALINE)

 

PRIMA CATEGORIA

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 5/ 6/2022

ROMANI LOREDANO (AMIATA) Usciva dalla propria area tecnica ed offendeva il D.G..

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BISCONTI FRANCESCO (AMIATA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

MAGINI ALESSIO (AMIATA)

CONVERSO FEDERICO (MANCIANO)

NEGRINI ANDREA, TRONCARELLI GIULIO (ORBETELLO)

 

SECONDA CATEGORIA

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA’

AMMENDA

Euro 160,00 NUOVA GROSSETO BARBANELLA Per danneggiamento agli arredi della societa’ ospitante.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CIONI LUCA (RIOTORTO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VOLPE VALERIO (PALAZZI MONTEVERDI)

FANTI FRANCESCO (SALIVOLI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SPAGNOLI EDOARDO (ANTIGNANO)

ZEZA ANDREA (RIOTORTO)

GALASSI ANDREA (SALIVOLI)

SANFILIPPO LORENZO (SOLVAY ROSIGNANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

FASTELLI GABRIELE (MAGLIANESE)

PILLERI LUCA (MARCIANA MARINA)

CARDELLI MARCO (MONTIANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

RICCI CRISTIAN (MAGLIANESE)

AVOLA SAMUELE (NEANIA CASTELDELPIANO)

CHIMENTI MICHELE (PAGANICO)

PUGLIELLI MANFREDO (PALAZZI MONTEVERDI)

MAIDA GIANNI LORENZO, TROIANO ALESSIO (RISPESCIA)

BARTALETTI LUPO (ROCCASTRADA)

DELLA VALENTINA GIULIO (SOLVAY ROSIGNANO)

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